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circolare 1/2015

MessaggioInviato: 03/03/2015, 12:09
da irene
Vorrei chiedere, se si hanno informazioni che riguardano la registrazione alla Corte dei Conti della Circolare 1 /2015 ( Pubblica Funzione) per poterla applicare in un ente locale. ( Mi interessa in particolar modo la facoltà assunzionale sul budget 2013) .
Come si sa, la dicitura è seguente: " (...) Articolo 1, commi da 418 a 430, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
(In attesa di registrazione da parte della Corte dei Conti)." Grazie della collaborazione.

Re: circolare 1/2015

MessaggioInviato: 03/03/2015, 12:14
da Paolo Gros

Re: circolare 1/2015

MessaggioInviato: 03/03/2015, 13:19
da irene
Dopo aver fatto varie telefonate alla Corte dei Conti, mi è stato detto che la Circolare 1/2015 è stata registrata il 20/02/2015, ne registro n. 399 e re - inviata alla presidenza del Consiglio dei Ministri. Adesso la domanda e: si può applicare, seguendo i chiarimenti previsti nella circolare , o serve avere altri visti e controlli? Grazie per l'impegno a tutti voi!

Re: circolare 1/2015

MessaggioInviato: 03/03/2015, 16:39
da kkk1972
irene ha scritto:Dopo aver fatto varie telefonate alla Corte dei Conti, mi è stato detto che la Circolare 1/2015 è stata registrata il 20/02/2015, ne registro n. 399 e re - inviata alla presidenza del Consiglio dei Ministri. Adesso la domanda e: si può applicare, seguendo i chiarimenti previsti nella circolare , o serve avere altri visti e controlli? Grazie per l'impegno a tutti voi!

Dopo il visto diventa efficace.
http://www.corteconti.it/attivita/controllo/controllo_preventivo/
Come si svolge il procedimento di controllo?
Il procedimento inizia con l’invio dell’atto sottoposto a controllo al competente ufficio della Corte dei conti.
Ove l’atto sia ritenuto legittimo, la Corte lo ammette al visto e alla registrazione. Da quel momento l’atto acquista efficacia, cioè produce effetti giuridici.
Nell’eventualità in cui la Corte dubiti della legittimità dell’atto inizia una fase del procedimento disciplinata, da ultimo, dalla legge 24 novembre 2000 n. 340 che, per evitare ritardi nel compimento dell’azione amministrativa, deve essere ultimata entro termini perentori (sessanta giorni, salvo eccezionali ipotesi di sospensione).