Divieto reformatio in pejus sì o no?

Buongiorno a tutti. Vi chiedo gentilmente di aiutarmi a capire come mi devo comportare nel caso che vado a esporre:
In esito ad un concorso pubblico indetto dal Comune per una categoria D1, è risultato vincitore un dipendente dello stesso ente già inquadrato in categoria C5.
E' notorio che il trattamento economico di una categoria C5 sia più alto di quello di una categoria D1.
Mi chiedo pertanto:
1) E' corretto riconoscere al dipendente vincitore nel momento dell'inquadramento alla categoria D1 la differenza economica tra le due categorie come assegno ad personam riassorbibile? Tenendo oltretutto conto del fatto che trattasi di concorso pubblico?
2) L'abolizione del divieto della reformatio in pejus sancita dall'art. 1 comma 458 della Legge 147/2013 ha effetto anche per il personale degli Enti locali oppure tale abolizione dovrebbe essere prevista dal Contratto Nazionale di comparto, cosa che io non ho trovato?
Ringrazio anticipatamente chiunque vorrà rispondere.
In esito ad un concorso pubblico indetto dal Comune per una categoria D1, è risultato vincitore un dipendente dello stesso ente già inquadrato in categoria C5.
E' notorio che il trattamento economico di una categoria C5 sia più alto di quello di una categoria D1.
Mi chiedo pertanto:
1) E' corretto riconoscere al dipendente vincitore nel momento dell'inquadramento alla categoria D1 la differenza economica tra le due categorie come assegno ad personam riassorbibile? Tenendo oltretutto conto del fatto che trattasi di concorso pubblico?
2) L'abolizione del divieto della reformatio in pejus sancita dall'art. 1 comma 458 della Legge 147/2013 ha effetto anche per il personale degli Enti locali oppure tale abolizione dovrebbe essere prevista dal Contratto Nazionale di comparto, cosa che io non ho trovato?
Ringrazio anticipatamente chiunque vorrà rispondere.