L’avanzo non può finanziare gli arretrati

Con la delibera n.6/2018 è arrivata la certificazione positiva da parte della Corte dei Conti per quanto riguarda il nuovo contratto per le funzioni locali. In particolare i giudici evidenziano che:
- il risultato economico del contratto è racchiuso nell’elemento prevalente degli incrementi tabellari a cui si somma un emolumento perequativo una tantum valido per soli 10 mesi
- è positiva l’introduzione della quota limitata destinata alle progressioni economiche basate sulla valutazione della performance individuale negli ultimi tre anni (fornendone natura premiale priva di automatismi)
- è vietato finanziare gli incrementi contrattuali con l’avanzo, pena la violazione del pareggio di bilancio e dei principi dell’armonizzazione contabile.
Al link la delibera: http://www.studiosigaudo.com/wp-content ... Locali.pdf
- il risultato economico del contratto è racchiuso nell’elemento prevalente degli incrementi tabellari a cui si somma un emolumento perequativo una tantum valido per soli 10 mesi
- è positiva l’introduzione della quota limitata destinata alle progressioni economiche basate sulla valutazione della performance individuale negli ultimi tre anni (fornendone natura premiale priva di automatismi)
- è vietato finanziare gli incrementi contrattuali con l’avanzo, pena la violazione del pareggio di bilancio e dei principi dell’armonizzazione contabile.
Al link la delibera: http://www.studiosigaudo.com/wp-content ... Locali.pdf