Pagina 1 di 1

Permessi L. 104/92

MessaggioInviato: 10/07/2018, 8:26
da zacco22
Buongiorno a tutti,
un dipendente ha presentato richiesta telematica all'INPS ed al comune per poter usufruire dei permessi du cui alla legge 104/92.

Il dubbio nasce dal fatto che la persona per la quale è stata fatta la richiesta è un cugino del dipendente (parentela di quarto grado, per la quale non avrebbe diritto).
Inoltre il dipendente, pur avendo dichiarato nella domanda telematica presentata all'INPS di risiedere in un comune situato ad una distanza pari od inferiore a 150km rispetto alla residenza del cugino, nel grado di parentela ha scritto "convivente di fatto".
Infine il dipendente ha un contratto part-time verticale al 50% su tre giorni settimanali.
Secondo voi gli spettano tali permessi e se si quanti giorni?
Grazie 1000!!!

Re: Permessi L. 104/92

MessaggioInviato: 10/07/2018, 19:43
da gsalurso
Il requisito della convivenza è richiesto per il coniuge e i componenti dell’unione civile, i figli e i fratelli o le sorelle, il parente o affine entro il terzo grado, non è invece richiesto per i genitori, anche adottivi, dei figli con disabilità grave (D.Lgs 119/2011 art. 4 comma 5). Il requisito della convivenza si intende soddisfatto quando risulta la concomitanza della residenza anagrafica e della convivenza, ossia della coabitazione. Questo requisito deve essere provato mediante produzione di dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/20000 artt. 46 e 47.
Vedi anche: Congedo straordinario retribuito- La convivenza

Per quanto riguarda il part-time, la Circolare dell’INPDAP n. 34/2000 prevede:
8. Permessi spettanti in relazione al rapporto di lavoro a tempo parziale
I benefici ex art. 33 spettanti al personale con rapporto di lavoro part time sono i seguenti:
PART TIME VERTICALE
  • permesso giornaliero di due ore per ogni giorno di servizio prestato;
  • permesso mensile di tre giorni ridotto proporzionalmente alle giornate effettivamente lavorate
PART TIME ORIZZONTALE
  • permesso giornaliero ridotto in proporzione alle ore lavorate, (pertanto, nel caso di prestazione lavorativa inferiore alle 6 ore, il permesso giornaliero si riduce ad 1 sola ora);
  • permesso mensile di tre giorni per intero

Legge 183/2010 art. 24
1. All'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 3 e' sostituito dal seguente: "3. A condizione che la persona handicappata non sia ricoverata a tempo pieno, il lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste persona con handicap in situazione di gravita', coniuge, parente o affine entro il secondo grado, ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravita' abbiano compiuto i sessantacinque anni di eta' oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti, ha diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa.
[...]