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ORARIO DI LAVORO SU 5 GIORNI

MessaggioInviato: 13/09/2018, 10:56
da ALBA
L'art. 22 del nuovo CCNL recita, tra l'altro: "Ai sensi di quanto disposto dalle disposizioni legislative vigenti, l’orario di lavoro è articolato su cinque giorni, fatte salve le esigenze dei servizi da erogarsi con carattere di continuità, che richiedono orari continuativi o prestazioni per tutti i giorni della settimana o che presentino particolari esigenze di collegamento con le strutture di altri uffici pubblici".
Alla luce di quanto sopra, l'Amministrazione può rifiutarsi di articolare l'orario di lavoro su 5 giorni, nonostante la richiesta dei dipendenti disposti ad effettuare due rientri per coprire le 36 ore settimanali?

Re: ORARIO DI LAVORO SU 5 GIORNI

MessaggioInviato: 13/09/2018, 18:08
da gsalurso
In effetti l’art. 22 del CCNL introduce una novità, stabilendo che di regola l’orario di lavoro è strutturato su 5 giorni alla settimana, mentre i precedenti CCNL prevedevano su 5 o 6 sulla base delle scelte discrezionali dell’ente.

Ma l’articolazione dell'orario di lavoro dei dipendenti è stabilito dai dirigenti / responsabili dei servizi; non dall’amministrazione:
  1. gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, sono stabiliti dal Sindaco (art. 50 TUEL) "al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti” .
  2. La durata dell’orario di lavoro (36 ore settimanali) è stabilita dai CCNL.
  3. L’articolazione dell'orario di lavoro dei singoli dipendenti è stabilita dai dirigenti, nel rispetto delle norme dei CCNL ed in funzione dell’orario di servizio e di apertura al pubblico degli uffici.
    (art.107 TUEL e artt. 16 e 17 D.Lgs 165/2001 che prevedono la competenza dei dirigenti per quanto riguarda gli atti relativi all'organizzazione degli uffici e gli atti di amministrazione e gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali assegnate ai propri uffici).

L’ente quindi, sia nella persona del Sindaco che dei Dirigenti, ha competenza decisionale nell’articolazione dell’orario di lavoro, ma deve garantire il rispetto delle relazioni sindacali e attenersi a criteri di “ottimizzazione dell’impiego delle risorse umane; miglioramento della qualità delle prestazioni; ampliamento della fruibilità dei servizi da parte dell’utenza; miglioramento dei rapporti funzionali con altri uffici ed altre amministrazioni”.
L’articolazione dell’Orario di lavoro però è materia di confronto con le OO.SS. non di contrattazione. (art. 5 CCNL)


D.LGS 18/8/2000, n. 267 Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.
Art. 50 c.7 “Il sindaco, altresì, coordina e riorganizza, … , gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonchè, … , gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti.”
Art. 89 c.2. La potestà regolamentare degli enti locali si esercita, tenendo conto di quanto demandato alla contrattazione collettiva nazionale, nelle seguenti materie: …
c) principi fondamentali di organizzazione degli uffici;
Art. 107 c.3. Sono attribuiti ai dirigenti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dai medesimi organi tra i quali in particolare, secondo le modalità stabilite dallo statuto o dai regolamenti dell'ente: …
e) gli atti di amministrazione e gestione del personale;