Aumenti contratto-Corte Conti

La Sez. Autonomie evidenzia, nello specifico, che:
1) la problematica dell'assoggettabilità, o meno, alla norma contenitiva della spesa per il personale non coinvolge tutto il comma secondo dell'art. 67 del nuovo contratto collettivo di comparto - che individua le componenti atte ad incrementare stabilmente il "Fondo risorse decentrate", consolidato secondo le modalità di cui al comma 1 -, ma solo ed esclusivamente quelle relative all'aumento, determinato dal contratto stesso, di 83,20 euro su base annua per le unità di personale destinatarie del CCNL in servizio alla data del 31 dicembre 2015, a decorrere dal 31 dicembre 2018 e a valere dall'anno 2019 (lett. a) e quelle dalle differenze derivanti dall'aggiornamento del valore delle progressioni economiche (lett. b);
2) sul punto in questione, l'art.23 del d.lgs. 75/2017 prevede, dal 1° gennaio 2017, un nuovo limite all'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, contestualmente disponendo l'abrogazione espressa dell'art 1, comma 236, della legge 208/2015 (norma valevole, in materia, nel 2016) a decorrere dalla medesima data;
3) quanto al CCNL Funzioni Enti Locali (2016-2018), interviene successivamente al "blocco" della contrattazione collettiva nazionale disposto dal decreto-legge 78/2010 e prorogato, da ultimo, con la legge di stabilità 2014 fino al 31 dicembre 2015, di cui la Corte costituzionale con una articolata pronuncia (cfr. sentenza 23 luglio 2015, n. 178) ha dichiarato la illegittimità per violazione dell'art. 39 della Costituzione. Il rispetto della disposizione limitatrice della spesa del personale viene comunque salvaguardato dall'art. 67, comma 7, secondo il quale la quantificazione complessiva del fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di posizione organizzativa di cui all'art. 15, comma 5 deve avvenire nel rispetto della norma vincolistica di finanza pubblica.
COSA SIGNIFICA "RISPETTO DELLA NORMA VINCOLISTICA DI FINANZA PUBBLICA" AD ESEMPIO RELATIVAMENTE ALL'AUMENTO DA 12000 A 16000 PER INDENNITA' DI POSIZIONE?
ROMEO14
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Iscritto il: 20/08/2017, 14:28
1) la problematica dell'assoggettabilità, o meno, alla norma contenitiva della spesa per il personale non coinvolge tutto il comma secondo dell'art. 67 del nuovo contratto collettivo di comparto - che individua le componenti atte ad incrementare stabilmente il "Fondo risorse decentrate", consolidato secondo le modalità di cui al comma 1 -, ma solo ed esclusivamente quelle relative all'aumento, determinato dal contratto stesso, di 83,20 euro su base annua per le unità di personale destinatarie del CCNL in servizio alla data del 31 dicembre 2015, a decorrere dal 31 dicembre 2018 e a valere dall'anno 2019 (lett. a) e quelle dalle differenze derivanti dall'aggiornamento del valore delle progressioni economiche (lett. b);
2) sul punto in questione, l'art.23 del d.lgs. 75/2017 prevede, dal 1° gennaio 2017, un nuovo limite all'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, contestualmente disponendo l'abrogazione espressa dell'art 1, comma 236, della legge 208/2015 (norma valevole, in materia, nel 2016) a decorrere dalla medesima data;
3) quanto al CCNL Funzioni Enti Locali (2016-2018), interviene successivamente al "blocco" della contrattazione collettiva nazionale disposto dal decreto-legge 78/2010 e prorogato, da ultimo, con la legge di stabilità 2014 fino al 31 dicembre 2015, di cui la Corte costituzionale con una articolata pronuncia (cfr. sentenza 23 luglio 2015, n. 178) ha dichiarato la illegittimità per violazione dell'art. 39 della Costituzione. Il rispetto della disposizione limitatrice della spesa del personale viene comunque salvaguardato dall'art. 67, comma 7, secondo il quale la quantificazione complessiva del fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di posizione organizzativa di cui all'art. 15, comma 5 deve avvenire nel rispetto della norma vincolistica di finanza pubblica.
COSA SIGNIFICA "RISPETTO DELLA NORMA VINCOLISTICA DI FINANZA PUBBLICA" AD ESEMPIO RELATIVAMENTE ALL'AUMENTO DA 12000 A 16000 PER INDENNITA' DI POSIZIONE?
ROMEO14
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