Vorrei capire se è corretto questo ragionamento relativo:
- alla costituzione del fondo parte stabile, e
- alla detrazione (nelle modalità di utilizzo del fondo) delle progressioni storiche.
COSTITUZIONE 2018:
Nell’unico importo consolidato rientra anche la somma pagata nel 1998 a titolo di LED al personale in servizio a quella data. Tale cifra va considerata come consolidata, per cui le cessazioni e/o mobilità esterne riferite al personale per il quale era stato pagato il LED nel 1998, avvenute dal 1999 ad oggi, NON modificano l’importo da inserire nella costituzione del fondo 2018.
Esempio:
LED pagato nel 1998 = 100
LED pagato nel 1998 riferito a personale cessato/trasferito per mobilità in alti enti in anni successivi al 1998 = 20
LED da considerare, insieme alle altre voci, nell’importo unico consolidato del fondo 2018 = 100 (e non 80, corretto?)
UTILIZZO FONDO:
Riprendendo l’esempio di prima: i 20 di LED pagato nel 1998 al personale successivamente cessato NON vanno detratte dalla parte stabile a titolo di progressioni orizzontali, ma rientrano nella disponibilità del fondo da utilizzare per altre finalità. La detrazione comprenderà, insieme a tutte le altre progressioni già effettuate (per il personale ancora in servizio nel 2018) solo gli 80 riferibili al personale che ne aveva beneficiato e che è ancora in servizio attualmente.
In altre parole, mentre l’importo pagato nel 1998 rimane nella parte stabile del 2018 per intero (100), quello che era stato pagato nel 1998 al personale successivamente cessato/trasferito (20) non va detratto come progressione storica, ma rientra nel fondo per poter essere destinato alla produttività generale.
E’ corretto?
Grazie a chi potrà fornirmi una risposta