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Pignoramento

MessaggioInviato: 11/12/2018, 13:10
da SCONSOLATA
Salve a tutti,

ad un dipendnete tratteniamo gli assegni di mantenimento da dare al coniuge per 100: ora dobbiamo effettuare anche la trattenuta di 1/5. Se lo stipendio netto fosse 500, il quinto va calcolato su 500 o su 500-100? Grazie

Re: Pignoramento

MessaggioInviato: 11/12/2018, 15:14
da Fabio Piero Fracasso
Mi sono consultato con i colleghi che, per il mio ente, curano la materia pignoratizia: ebbene, nel caso non vi siano statuizioni espresse e contrarie del giudice, la quota va calcolata su 500

Re: Pignoramento

MessaggioInviato: 12/12/2018, 9:50
da SCONSOLATA
Grazie mille

Re: Pignoramento

MessaggioInviato: 12/12/2018, 10:21
da SCONSOLATA
Fabio Piero Fracasso ha scritto:Mi sono consultato con i colleghi che, per il mio ente, curano la materia pignoratizia: ebbene, nel caso non vi siano statuizioni espresse e contrarie del giudice, la quota va calcolata su 500


Scusa approfitto ancora. Ma esiste un minimo impignorabile perchè vedendo su internet c'è molta confusione

Re: Pignoramento

MessaggioInviato: 12/12/2018, 12:01
da Fabio Piero Fracasso
Cosa intendi per "minimo"? L'unico coefficiente da valutare è il quinto dello stipendio. Se, poi, ti riferisci a tipologie non "aggredibili" (fermo restando che ci riferiamo alla P.A. quale soggetto terzo pignorato), allora potremmo annoverare gli assegni familiari

Re: Pignoramento

MessaggioInviato: 12/12/2018, 13:13
da SCONSOLATA
Fabio Piero Fracasso ha scritto:Cosa intendi per "minimo"? L'unico coefficiente da valutare è il quinto dello stipendio. Se, poi, ti riferisci a tipologie non "aggredibili" (fermo restando che ci riferiamo alla P.A. quale soggetto terzo pignorato), allora potremmo annoverare gli assegni familiari



Un minimo vitale

Re: Pignoramento

MessaggioInviato: 12/12/2018, 15:33
da gsalurso
SCONSOLATA ha scritto:
Fabio Piero Fracasso ha scritto:Cosa intendi per "minimo"? L'unico coefficiente da valutare è il quinto dello stipendio. Se, poi, ti riferisci a tipologie non "aggredibili" (fermo restando che ci riferiamo alla P.A. quale soggetto terzo pignorato), allora potremmo annoverare gli assegni familiari

Un minimo vitale

La nuova trattenuta di 1/5 si riferisce a pignoramento o cessione?
nel primo caso non può superare la metà dello stipendio al netto delle ritenute DPR 180/1950 art. 2
nel secondo caso non può superare la differenza tra i due quinti dello stipendio al netto delle ritenute e la quota colpita da sequestri o pignoramenti. DPR 180/1950 art. 68

DPR 180/1950
Art. 2. (Eccezioni alla insequestrabilita' e all'impignorabilita).
Gli stipendi, i salari e le retribuzioni equivalenti, nonche' le pensioni, le indennita' che tengono luogo di pensione e gli altri assegni di quiescenza corrisposti dallo Stato e dagli altri enti, aziende ed imprese indicati nell'articolo 1, sono soggetti a sequestro ed a pignoramento nei seguenti limiti:
1) fino alla concorrenza di un terzo valutato al netto di ritenute, per causa di alimenti dovuti per legge;
2) fino alla concorrenza di un quinto valutato al netto di ritenute, per debiti verso lo Stato e verso gli altri enti, aziende ed imprese da cui il debitore dipende, derivanti dal rapporto d'impiego o di lavoro;
3) fino alla concorrenza di un quinto valutato al netto di ritenute, per tributi dovuti allo Stato, alle province ed ai comuni, facenti carico, fino dalla loro origine, all'impiegato o salariato.
Il sequestro ed il pignoramento, per il simultaneo concorso delle cause indicate ai numeri 2, 3, non possono colpire una quota maggiore del quinto sopra indicato, e, quando concorrano anche le cause di cui ai numero 1, non possono colpire una quota maggiore della meta', valutata al netto di ritenute, salve le disposizioni del titolo V nei caso di concorso anche di vincoli per cessioni e delegazioni.

Art. 68. (Limiti nella coesistenza di sequestri o pignoramenti e cessioni).
Quando preesistono sequestri o pignoramenti, la cessione, fermo restando il limite di cui al primo comma dell'art. 5, non puo' essere fatta se non limitatamente alla differenza tra i due quinti dello stipendio o salario valutati al netto delle ritenute e la quota colpita da sequestri o pignoramenti.
Qualora i sequestri o i pignoramenti abbiano luogo dopo una cessione perfezionata e debitamente notificata, non si puo' sequestrare o pignorare se non la differenza fra la meta' dello stipendio o salario valutati al netto di ritenute e la quota ceduta, fermi restando i limiti di cui all'art. 2.

Re: Pignoramento

MessaggioInviato: 13/12/2018, 9:58
da SCONSOLATA
salve, si tratta di pignoramento

Re: Pignoramento

MessaggioInviato: 14/12/2018, 10:20
da gsalurso
SCONSOLATA ha scritto:salve, si tratta di pignoramento

Allora il limite è la metà, della retribuzione al netto di ritenute
Ultimo periodo art. 2 DPR 180/1950 :"quando concorrano anche le cause di cui ai numero 1, non possono colpire una quota maggiore della meta', valutata al netto di ritenute, "

Re: Pignoramento

MessaggioInviato: 15/12/2018, 14:09
da SCONSOLATA
gsalurso ha scritto:
SCONSOLATA ha scritto:salve, si tratta di pignoramento

Allora il limite è la metà, della retribuzione al netto di ritenute
Ultimo periodo art. 2 DPR 180/1950 :"quando concorrano anche le cause di cui ai numero 1, non possono colpire una quota maggiore della meta', valutata al netto di ritenute, "


Grazie