Segnalazioni anonime e provvedimenti disciplinari

Buongiorno, in caso di segnalazioni anonime e' comunque possibile far partire accertamenti per eventualmente applicare sanzioni disciplinari? Grazie
Sento pareri opposti, anche se sembrerebbe di SI
https://www.laleggepertutti.it/210772_l ... contestare
Si può fondare una sanzione disciplinare su una lettera anonima?
---
E' necessario prevederlo nel regolamento per evitare che ci sia discrezionalita' e quindi si indaghi in caso di dipendente antipatico al capo e si lasci cadere in caso opposto? Grazie
Alcuni ordini invece prevedono che le segnalazioni anonime non saranno considerate:
http://www.ordinemedicilatina.it/files/ ... M_2012.pdf
Qualora pervenga a conoscenza dell’Ordine un fatto in base a una denuncia anonima, nessun accertamento preliminare verrà svolto né della denuncia verrà fatto alcun uso, conformemente a quanto previsto dall’articolo 333, comma 3, del codice di procedura penale. Tuttavia, qualora una segnalazione, se pur anonima, sia corredata da elementi probatori oggettivi, come foto o dépliant che forniscono all’Ordine un riscontro obiettivo e facilmente verificabile nella sua veridicità, potrà essere dato seguito all’accertamento dei fatti così conosciuti, conformemente a quanto disposto dal comma 2 dell’articolo 38 del DPR 221/50 che prevede la possibilità di aprire il procedimento disciplinare d’ufficio.
Sento pareri opposti, anche se sembrerebbe di SI
https://www.laleggepertutti.it/210772_l ... contestare
Si può fondare una sanzione disciplinare su una lettera anonima?
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E' necessario prevederlo nel regolamento per evitare che ci sia discrezionalita' e quindi si indaghi in caso di dipendente antipatico al capo e si lasci cadere in caso opposto? Grazie
Alcuni ordini invece prevedono che le segnalazioni anonime non saranno considerate:
http://www.ordinemedicilatina.it/files/ ... M_2012.pdf
Qualora pervenga a conoscenza dell’Ordine un fatto in base a una denuncia anonima, nessun accertamento preliminare verrà svolto né della denuncia verrà fatto alcun uso, conformemente a quanto previsto dall’articolo 333, comma 3, del codice di procedura penale. Tuttavia, qualora una segnalazione, se pur anonima, sia corredata da elementi probatori oggettivi, come foto o dépliant che forniscono all’Ordine un riscontro obiettivo e facilmente verificabile nella sua veridicità, potrà essere dato seguito all’accertamento dei fatti così conosciuti, conformemente a quanto disposto dal comma 2 dell’articolo 38 del DPR 221/50 che prevede la possibilità di aprire il procedimento disciplinare d’ufficio.