Pausa pranzo: durata minima (Comparto enti locali)

Buongiorno,
secondo voi è legittimo un regolamento dell'orario di lavoro e servizio del 2003, ma tuttora vigente, che prevede che "l'interruzione del servizio (tra antimeridiano e pomeridiano) non potrà essere inferiore a 50 minuti, salvo i casi in cui per motivi eccezionali e per particolari ragioni di servizio la eventuale deroga a tale intervallo non sia giustificata dai Responsabili di Dipartimento (e per questi ultimi dal Direttore Generale/Segretario Generale).".
Praticamente il comune in cui lavoro non consente di effettuare la pausa pranzo minima di 30 minuti, così come previsto anche dall'ultimo CCNL Funzioni locali 2016-2018 che all'art. 26, commi 1 e 2, recita appunto che "1) Qualora la prestazione di lavoro giornaliera ecceda le sei ore, il personale, purché non in turno, ha diritto a beneficiare di una pausa di almeno 30 minuti al fine del recupero delle energie psicofisiche e della eventuale consumazione del pasto, secondo la disciplina di cui agli artt.45 e 46 del CCNL del 14.9.2000 e tenendo conto delle deroghe in materia previste dall’art. 13 del CCNL del 9.5.2006. 2) 2. La durata della pausa e la sua collocazione temporale, sono definite in funzione della tipologia di orario di lavoro nella quale la pausa è inserita, nonché in relazione alla disponibilità di eventuali servizi di ristoro, alla dislocazione delle sedi dell’amministrazione nella città, alla dimensione della stessa città.".
A tutto il personale è imposta una pausa pranzo di 50 minuti che costringe tutti a terminare la giornata lavorativa, nei giorni con i rientri, non alle 17.30 ma alle 17.50.
Grazie a chi saprà rispondermi.
secondo voi è legittimo un regolamento dell'orario di lavoro e servizio del 2003, ma tuttora vigente, che prevede che "l'interruzione del servizio (tra antimeridiano e pomeridiano) non potrà essere inferiore a 50 minuti, salvo i casi in cui per motivi eccezionali e per particolari ragioni di servizio la eventuale deroga a tale intervallo non sia giustificata dai Responsabili di Dipartimento (e per questi ultimi dal Direttore Generale/Segretario Generale).".
Praticamente il comune in cui lavoro non consente di effettuare la pausa pranzo minima di 30 minuti, così come previsto anche dall'ultimo CCNL Funzioni locali 2016-2018 che all'art. 26, commi 1 e 2, recita appunto che "1) Qualora la prestazione di lavoro giornaliera ecceda le sei ore, il personale, purché non in turno, ha diritto a beneficiare di una pausa di almeno 30 minuti al fine del recupero delle energie psicofisiche e della eventuale consumazione del pasto, secondo la disciplina di cui agli artt.45 e 46 del CCNL del 14.9.2000 e tenendo conto delle deroghe in materia previste dall’art. 13 del CCNL del 9.5.2006. 2) 2. La durata della pausa e la sua collocazione temporale, sono definite in funzione della tipologia di orario di lavoro nella quale la pausa è inserita, nonché in relazione alla disponibilità di eventuali servizi di ristoro, alla dislocazione delle sedi dell’amministrazione nella città, alla dimensione della stessa città.".
A tutto il personale è imposta una pausa pranzo di 50 minuti che costringe tutti a terminare la giornata lavorativa, nei giorni con i rientri, non alle 17.30 ma alle 17.50.
Grazie a chi saprà rispondermi.