da costantinodip » 29/03/2019, 14:06
Buongiorno a tutti, secondo Voi un comune X può sostituire un dipendente che cessa per trasferimento per mobilità volontaria ex art. 30 D.LGS. 165/2001 attingendo alla graduatoria ancora vigente dopo aver dato corso ad una mobilità obbligatoria e/o dando corso ad una procedura di mobilità volontaria in entrata, premettendo che può attingere alle proprie capacità assunzionale? O la mobilità in uscita non costituisce cessazione e, quindi, non consente la sostituzione tramite scorrimento di graduatoria o concorsi, ma solamente con assunzioni in mobilità. E può essere sostituita tramite concorso solo se è diretta a un ente che non ha vincoli alle assunzioni (comune con meno di 5000 abitanti).