da mcmurtry » 06/05/2019, 16:45
Non ho mai avuto la casistica ma riporto il comma 3-quinquies dell'articolo 187 del TUEL: "Le variazioni di bilancio che, in attesa dell'approvazione del consuntivo, applicano al bilancio quote vincolate o accantonate del risultato di amministrazione, sono effettuate solo dopo l'approvazione del prospetto aggiornato del risultato di amministrazione presunto da parte della Giunta di cui al comma 3-quater. Le variazioni consistenti nella mera re-iscrizione di economie di spesa derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate, possono essere disposte dai dirigenti se previsto dal regolamento di contabilità o, in assenza di norme, dal responsabile finanziario. In caso di esercizio provvisorio tali variazioni sono di competenza della Giunta".
Nei limiti e con le modalità sopra riportate credo si possa procedere, con competenza dirigenziale nel caso - ma non credo nella fattispecie descritta - in cui si tratti di economie di spesa 2018; altrimenti, a mio avviso, con competenza consiliare.
Poiché credo che si tratti di un vincolo al risultato di amministrazione apposto direttamente dall'Ente (personalmente avrei accantonato e non vincolato) va tenuta presente anche la lettera d) del comma 3-ter del medesimo articolo 187 del TUEL, in base al quale è possibile attribuire un vincolo di destinazione alle entrate straordinarie non aventi natura ricorrente solo se l'ente non ha rinviato la copertura del disavanzo di amministrazione negli esercizi successivi e ha provveduto nel corso dell'esercizio alla copertura di tutti gli eventuali debiti fuori bilancio