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ASSUNZIONE PERSONALE- SI CAMBIA ANCORA . D.L. CRESCITA

MessaggioInviato: 05/05/2019, 13:34
da ROMEO14
ART. 33
2. A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al
presente comma, anche per le finalita' di cui al comma 1, i comuni
possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in
coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo
restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio
asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva
per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a
carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito
come percentuale, differenziata per fascia demografica, delle entrate
relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto dell'anno
precedente a quello in cui viene prevista l'assunzione, considerate
al netto del fondo crediti dubbia esigibilita' stanziato in bilancio
di previsione.


Con decreto del Ministro della pubblica
amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate
le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore
medio per fascia demografica e le relative percentuali massime
annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si
collocano al di sotto del predetto valore soglia.

I predetti
parametri possono essere aggiornati con le modalita' di cui al
secondo periodo ogni cinque anni. I comuni in cui il rapporto fra la
spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico
dell'amministrazione, e le predette entrate correnti dei primi tre
titoli del rendiconto risulta superiore al valore soglia di cui al
primo periodo adottano un percorso di graduale riduzione annuale del
suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto
valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per
cento.


A decorrere dal 2025 i comuni che registrano un rapporto
superiore al valore soglia applicano un turn over pari al 30 per
cento fino al conseguimento del predetto valore soglia.

Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2,
del decreto legislativo 27 maggio 2017, n. 75 e' adeguato, in aumento
o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio
pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione
integrativa nonche' delle risorse per remunerare gli incarichi di
posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo
il personale in servizio al 31 dicembre 2018.


Da blog Olivieri.
https://luigioliveri.blogspot.com/2019/ ... .html#more

...I COMUNI POSSONO PROCEDERE...
Che vuol dire "possono"... perchè non hanno scritto "devono"??

Re: ASSUNZIONE PERSONALE- SI CAMBIA ANCORA . D.L. CRESCITA

MessaggioInviato: 06/05/2019, 14:29
da MICOL
allucinante
cosa si fa nel mentre? si assume con il vecchio sistema o si aspetta il decreto?

Re: ASSUNZIONE PERSONALE- SI CAMBIA ANCORA . D.L. CRESCITA

MessaggioInviato: 06/05/2019, 14:31
da MICOL
e già che ci siamo , cme interpretate questo comma?

il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2,
del decreto legislativo 27 maggio 2017, n. 75 e' adeguato, in aumento
o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio
pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione
integrativa nonche' delle risorse per remunerare gli incarichi di
posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo
il personale in servizio al 31 dicembre 2018.

Re: ASSUNZIONE PERSONALE- SI CAMBIA ANCORA . D.L. CRESCITA

MessaggioInviato: 06/05/2019, 15:06
da ROMEO14
MICOL ha scritto:e già che ci siamo , cme interpretate questo comma?

il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2,
del decreto legislativo 27 maggio 2017, n. 75 e' adeguato, in aumento
o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio
pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione
integrativa nonche' delle risorse per remunerare gli incarichi di
posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo
il personale in servizio al 31 dicembre 2018.


Se apri il blog di Olivieri...

Il tetto complessivo della spesa di personale riferito al 2016 di fatto salta. Col “decreto crescita” emergono altre basi di riferimento volte a garantire un tetto al trattamento accessorio e, cioè:
1. il valore medio pro-capite, riferito all’anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa;
2. il personale in servizio al 31 dicembre 2018;
3. le risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, sempre da riferire al 2018.
La disposizione del “decreto crescita” considera non più l’importo del valore assoluto del costo del salario accessorio del 2016, bensì il diverso valore medio pro capite del fondo, consistente, che si reperisce ovviamente dividendo l’ammontare complessivo del fondo per il numero dei dipendenti in servizio.
Il riferimento al valore medio pro capite del fondo è più equo e corretto di un tetto assoluto di spesa del salario accessorio. Infatti, gli enti virtuosi che potranno assumere anche superando il 100% del turn over, se non vi fosse l’esplicita previsione normativa introdotta dal “decreto crescita” potrebbero correre il rischio di dover ridurre il salario accessorio medio disponibile per i dipendenti, in funzione della crescita del loro numero. Ciò, considerando che il decreto indirettamente identifica i primi tre titoli delle entrate come fonte di sostegno della spesa di personale, apparirebbe assurdo: se, infatti, un comune assume nei margini di virtuosità consentiti dalla norma, deve poter incrementare non solo la spesa di personale connessa alle assunzioni, ma anche quella del salario accessorio, in modo da scongiurare l’effetto paradossale che con l’incremento del numero dei dipendenti, a parità di valore assoluto del salario accessorio, si riduca per ciascun dipendente la potenziale “fetta di torta”.