ASSUNZIONE PERSONALE- SI CAMBIA ANCORA . D.L. CRESCITA

ART. 33
2. A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al
presente comma, anche per le finalita' di cui al comma 1, i comuni
possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in
coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo
restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio
asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva
per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a
carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito
come percentuale, differenziata per fascia demografica, delle entrate
relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto dell'anno
precedente a quello in cui viene prevista l'assunzione, considerate
al netto del fondo crediti dubbia esigibilita' stanziato in bilancio
di previsione.
Con decreto del Ministro della pubblica
amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate
le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore
medio per fascia demografica e le relative percentuali massime
annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si
collocano al di sotto del predetto valore soglia.
I predetti
parametri possono essere aggiornati con le modalita' di cui al
secondo periodo ogni cinque anni. I comuni in cui il rapporto fra la
spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico
dell'amministrazione, e le predette entrate correnti dei primi tre
titoli del rendiconto risulta superiore al valore soglia di cui al
primo periodo adottano un percorso di graduale riduzione annuale del
suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto
valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per
cento.
A decorrere dal 2025 i comuni che registrano un rapporto
superiore al valore soglia applicano un turn over pari al 30 per
cento fino al conseguimento del predetto valore soglia.
Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2,
del decreto legislativo 27 maggio 2017, n. 75 e' adeguato, in aumento
o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio
pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione
integrativa nonche' delle risorse per remunerare gli incarichi di
posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo
il personale in servizio al 31 dicembre 2018.
Da blog Olivieri.
https://luigioliveri.blogspot.com/2019/ ... .html#more
...I COMUNI POSSONO PROCEDERE...
Che vuol dire "possono"... perchè non hanno scritto "devono"??
2. A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al
presente comma, anche per le finalita' di cui al comma 1, i comuni
possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in
coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo
restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio
asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva
per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a
carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito
come percentuale, differenziata per fascia demografica, delle entrate
relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto dell'anno
precedente a quello in cui viene prevista l'assunzione, considerate
al netto del fondo crediti dubbia esigibilita' stanziato in bilancio
di previsione.
Con decreto del Ministro della pubblica
amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate
le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore
medio per fascia demografica e le relative percentuali massime
annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si
collocano al di sotto del predetto valore soglia.
I predetti
parametri possono essere aggiornati con le modalita' di cui al
secondo periodo ogni cinque anni. I comuni in cui il rapporto fra la
spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico
dell'amministrazione, e le predette entrate correnti dei primi tre
titoli del rendiconto risulta superiore al valore soglia di cui al
primo periodo adottano un percorso di graduale riduzione annuale del
suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto
valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per
cento.
A decorrere dal 2025 i comuni che registrano un rapporto
superiore al valore soglia applicano un turn over pari al 30 per
cento fino al conseguimento del predetto valore soglia.
Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2,
del decreto legislativo 27 maggio 2017, n. 75 e' adeguato, in aumento
o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio
pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione
integrativa nonche' delle risorse per remunerare gli incarichi di
posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo
il personale in servizio al 31 dicembre 2018.
Da blog Olivieri.
https://luigioliveri.blogspot.com/2019/ ... .html#more
...I COMUNI POSSONO PROCEDERE...
Che vuol dire "possono"... perchè non hanno scritto "devono"??