da erreoby » 20/01/2015, 11:55
Come devo interpretare i vincoli alle assunzioni imposti dall'articolo 1, commi 424 e 425, della legge 190/2014 quando si dice che:
Le regioni e gli enti locali, per gli anni 2015 e 2016,
destinano le risorse per le assunzioni a tempo indeterminato, nelle
percentuali stabilite dalla normativa vigente, all'immissione nei
ruoli dei vincitori di concorso pubblico collocati nelle proprie
graduatorie vigenti o approvate alla data di entrata in vigore della
presente legge e alla ricollocazione nei propri ruoli delle unita'
soprannumerarie destinatarie dei processi di mobilita'.
Esclusivamente per le finalita' di ricollocazione del personale in
mobilita' le regioni e gli enti locali destinano, altresi', la
restante percentuale della spesa relativa al personale di ruolo
cessato negli anni 2014 e 2015, salva la completa ricollocazione del
personale soprannumerario.
Messa così pare una indicazione tassativa!!! Destinano le risorse ad una tipologia ben precisa di assunzioni...
Pertanto un concorso "libero" non è più consentito?