Aiuto su richiesta monetizzazione ferie non godute

Sono stato assunto dal 01/01/2013 sino al 31/08/2018 con contratto ex art. 110 del T.U.E.L. a tempo determinato in un ente privo di dirigenza e titolare di P.O. sia amministrativa che contabile, con decreto del Sindaco del 01.08.2014 veniva incaricato il Segretario Comunale di responsabilità del personale.
Il primo anno di lavoro (2013) non mi è stato permesso, ahimè verbalmente da parte dell’amministrazione di poter usufruire delle ferie (manco un giorno).
Nel 2014 ne ho fatto una settimana, nel 2015-16 e 2017 due settimane, la prima richiesta di piano ferie ai dipendenti dal Segretario è stata fatta nel 2015.
Nel 2018 a seguito di vincita di concorso presso altro ente avendo accumulato per i motivi sopraesposti quasi 80 giorni di ferie arretrate, in quanto il sottoscritto è stato forzato a periodi di lavoro estenuanti arrivando anche in alcune mensilità a totalizzare la media di 50 ore di lavoro a settimana, ho chiesto appena possibile di usufruire da maggio 2018 delle ferie, proponendo di rientrare due giorni a settimana per non bloccare l’attività dell’ente richiesta concessa. Il 6 giugno alcuni giorni prima delle elezioni del Sindaco (fissate 10 giugno 2018) le quali facevano decadere il mio contratto sono andato in malattia a seguito di una polmonite.
A fine giugno decorso il periodo di malattia(in cui non avevo nessun rapporto di lavoro con l’ente) mi è stato fatto un nuovo contratto che durava sino al 31/08/2018 periodo nel quale ho chiesto ferie, avendo diverse scadenze da rispettare a luglio, nelle due settimane finali di agosto nelle quali sono dovuto rientrare per due giorni.
I primi di settembre non riuscendo a sostituirmi nell’immediato mi è stato chiesto un rapporto di lavoro ex art 557 con autorizzazione del nuovo ente, questo rapporto si è portato avanti dal 04/09/2018 al 30/06/2019.
A tale scadenza con chiusura del rapporto di lavoro ho chiesto il pagamento delle ferie arretrate non godute che residuavano 62 giorni del rapporto ex art 110 e 4 giorni per il rapporto 557 per un totale di 66 giorni.
La risposta del Segretario Comunale alla mia richiesta è testualmente la seguente:
”Dalla verifica del suo fascicolo personale e del protocollo non è stato rinvenuto alcun atto di diniego delle ferie per improrogabili esigenze di servizio o personali. Per costante giurisprudenza si rammenta che “(….) qualunque atto formale, di data certa, dell’ente comprovante la richiesta del dipendente di fruizione delle ferie e l’impossibilità di assegnazione delle stesse da parte del datore di lavoro per rilevanti e perciò indifferibili esigenze di servizio, è sufficiente ai fini dell’applicazione della disciplina contrattuale. La mancanza dei requisiti contrattuali non consente, pertanto la “monetizzazione delle Ferie”….
Secondo una recentissima sentenza della Suprema Corte di Cassazione (Cass. Civ. sentenza n.2496/2018), “il mancato godimento delle ferie da parte del lavoratore dà diritto a quest’ultimo al pagamento, da parte del datore di lavoro, di un indennità sostitutiva, la quale ha natura retributiva e non risarcitoria. Ciò è possibile solo allorquando siano decorsi 18 mesi riconosciuti al lavoratore dall’anno di maturazione delle ferie, di cui non si è goduto”
Dal combinato disposto delle norme sopra richiamate, la scrivente ritiene che non sussistano i presupposti di legittimità per riconoscere la monetizzazione delle ferie maturate e non godute da lei richieste.”
Alla luce dei fatti sovraesposti la domanda è
1) Veramente dopo essere stato spremuto come un limone non mi spetta il pagamento manco di un giorno di quello di cui non ho potuto fruire e non per mia scelta?
2) E’ il caso e vale la pena che mi tutelo per vie legali?
Ringrazio chi vorrà aiutarmi
Il primo anno di lavoro (2013) non mi è stato permesso, ahimè verbalmente da parte dell’amministrazione di poter usufruire delle ferie (manco un giorno).
Nel 2014 ne ho fatto una settimana, nel 2015-16 e 2017 due settimane, la prima richiesta di piano ferie ai dipendenti dal Segretario è stata fatta nel 2015.
Nel 2018 a seguito di vincita di concorso presso altro ente avendo accumulato per i motivi sopraesposti quasi 80 giorni di ferie arretrate, in quanto il sottoscritto è stato forzato a periodi di lavoro estenuanti arrivando anche in alcune mensilità a totalizzare la media di 50 ore di lavoro a settimana, ho chiesto appena possibile di usufruire da maggio 2018 delle ferie, proponendo di rientrare due giorni a settimana per non bloccare l’attività dell’ente richiesta concessa. Il 6 giugno alcuni giorni prima delle elezioni del Sindaco (fissate 10 giugno 2018) le quali facevano decadere il mio contratto sono andato in malattia a seguito di una polmonite.
A fine giugno decorso il periodo di malattia(in cui non avevo nessun rapporto di lavoro con l’ente) mi è stato fatto un nuovo contratto che durava sino al 31/08/2018 periodo nel quale ho chiesto ferie, avendo diverse scadenze da rispettare a luglio, nelle due settimane finali di agosto nelle quali sono dovuto rientrare per due giorni.
I primi di settembre non riuscendo a sostituirmi nell’immediato mi è stato chiesto un rapporto di lavoro ex art 557 con autorizzazione del nuovo ente, questo rapporto si è portato avanti dal 04/09/2018 al 30/06/2019.
A tale scadenza con chiusura del rapporto di lavoro ho chiesto il pagamento delle ferie arretrate non godute che residuavano 62 giorni del rapporto ex art 110 e 4 giorni per il rapporto 557 per un totale di 66 giorni.
La risposta del Segretario Comunale alla mia richiesta è testualmente la seguente:
”Dalla verifica del suo fascicolo personale e del protocollo non è stato rinvenuto alcun atto di diniego delle ferie per improrogabili esigenze di servizio o personali. Per costante giurisprudenza si rammenta che “(….) qualunque atto formale, di data certa, dell’ente comprovante la richiesta del dipendente di fruizione delle ferie e l’impossibilità di assegnazione delle stesse da parte del datore di lavoro per rilevanti e perciò indifferibili esigenze di servizio, è sufficiente ai fini dell’applicazione della disciplina contrattuale. La mancanza dei requisiti contrattuali non consente, pertanto la “monetizzazione delle Ferie”….
Secondo una recentissima sentenza della Suprema Corte di Cassazione (Cass. Civ. sentenza n.2496/2018), “il mancato godimento delle ferie da parte del lavoratore dà diritto a quest’ultimo al pagamento, da parte del datore di lavoro, di un indennità sostitutiva, la quale ha natura retributiva e non risarcitoria. Ciò è possibile solo allorquando siano decorsi 18 mesi riconosciuti al lavoratore dall’anno di maturazione delle ferie, di cui non si è goduto”
Dal combinato disposto delle norme sopra richiamate, la scrivente ritiene che non sussistano i presupposti di legittimità per riconoscere la monetizzazione delle ferie maturate e non godute da lei richieste.”
Alla luce dei fatti sovraesposti la domanda è
1) Veramente dopo essere stato spremuto come un limone non mi spetta il pagamento manco di un giorno di quello di cui non ho potuto fruire e non per mia scelta?
2) E’ il caso e vale la pena che mi tutelo per vie legali?
Ringrazio chi vorrà aiutarmi