da gsalurso » 05/09/2019, 10:16
Il CCNL Funzioni Locali (art. 38) prevede per l'assenza dovuta ad infortunio sul lavoro un trattamento di maggior favore rispetto alla disciplina generale: è considerata periodo di servizio a tutti gli effetti, con retribuzione intera comprensiva del trattamento accessorio (esclusi compensi e indennità che presuppongono l'effettiva presenza in servizio: straordinario, festivi e notturni turnazioni ecc.).
Per tali periodi l'Ente deve pagare regolarmente la retribuzione di cui sopra e versare la contribuzione previdenziale ed assistenziale. L'INAIL provevderà a rimborsare, parzialmente, la retribuzione all'Amministrazione (Art. 70 TU Infortuni sul lavoro).
L'accredito della contribuzione figurativa non deve essere richiesto in quanto la retribuzione per questi periodi, come già detto prima, è soggetta a contribuzione ordinaria.
Legge di Good:
"Se hai un problema che deve essere risolto da una burocrazia, ti conviene cambiare problema." 