iadon ha scritto:Sono soggetti ad IRAP i compensi relativi alle BORSE LAVORO? Grazie
ti riporto quanto scritto da Paolo:
Paolo Gros il Sab 11 Giu 2011 - 3:34
.Le borse di lavoro non possono rientrare nell’ambito di applicazione dell’articolo 34, terzo comma, del D.P.R. n. 601 del 29 settembre 1973, secondo cui “i sussidi corrisposti dallo Stato e da altri enti pubblici a titolo assistenziale sono esenti dall’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) nei confronti dei percipienti.
Queste tipologie di reddito, infatti, devono essere assoggettate a tassazione con le modalità previste dall’art. 24 del DPR n. 600/73, che prevede che i sostituti d’imposta, che corrispondono redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, operino all’atto del pagamento degli stessi, con obbligo di rivalsa, una ritenuta d’acconto dell’IRPEF dovuta dai percepenti, commisurata alla parte imponibile di questi redditi.
La ritenuta IRPEF deve essere effettuata con le modalità previste dall’art. 23 dello stesso DPR n. 600/73 relativo alle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e, quindi, almeno con l’aliquota prevista per il primo scaglione di reddito, e, in capo al sostituto d’imposta, sussiste l’obbligo di effettuare il conguaglio di cui all’art. 23, commi 3 e 4. Le borse lavoro fruiscono sia delle detrazioni per carichi di famiglia che della detrazione per il lavoro dipendente. Il periodo da assumere ai fini del calcolo delle detrazioni è quello considerato ai fini dell’erogazione delle borse di studio, anche se relativo ad anni precedenti.
Avendo inoltre scelto l'ente l'Irap sul lavoro dipendente in luogo del commerciale ed essendo come detto tali redditi assimilati a lavoro dipendente occorre corrispondere l'Irap carico ente.