Sogni la notte ha scritto:Secondo l’art. 81 T.u.e.l. 267/2000 direi di si.
Verifica i tempi previsti per la prescrizione.
Ti conviene contattare la sede Inps - Gestione Separata e chiedere: armati di tanta pazienza e in bocca al lupo!

ho trovato questo:
L'Inps presenta il conto ai consiglieri comunali i quali dal 2008, se vogliono la pensione devono pagarsela da soli. Lo ricorda l'Inps nella circolare n. 133/2012.
Finanziaria 2008. La legge finanziaria 2008 (n. 244/2007, art. 2, comma 24), ha apportato alcune modifiche alle norme del dlgs n. 267/2000 (il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) in materia di trattamento previdenziale degli amministratori locali. Nel testo dell'art. 81 del citato Tu è stato infatti aggiunto il seguente periodo «I consiglieri di cui all'art. 77, comma 2, se a domanda collocati in aspettativa non retribuita per il periodo di espletamento del mandato, assumono a proprio carico l'intero pagamento degli oneri previdenziali, assistenziali e di ogni altra natura previsti dall'art. 86». Pertanto, i consiglieri dei comuni anche metropolitani e delle province e i consiglieri delle comunità montane non compresi nell'elenco di cui al citato art. 86 del Tu nei confronti dei quali in quanto eletti e rispondenti ai requisiti previsti dall'art. 31 della legge 300/1970 era già applicato il regime dell'accredito figurativo, a partire dal 1° gennaio 2008, non hanno più titolo all'accredito gratuito, ma assumono a proprio carico il versamento di tutti gli oneri previdenziali. In altre parole, l'accredito della contribuzione figurativa utile per la pensione resta in piedi solo per i lavoratori dipendenti eletti presidenti di consigli comunali e provinciali ed i membri delle giunte. Gli altri, e cioè i semplici consiglieri, la pensione dovranno pagarsela da soli, attraverso il versamento della normale contribuzione pari al 33% della retribuzione di riferimento. Poiché l'art. 81 sopra citato, nel porre l'onere contributivo a carico degli amministratori locali in esame nulla ha previsto in merito all'obbligatorietà dei versamenti, si ritiene che la copertura dei periodi di aspettativa ai fini previdenziali, assistenziali e assicurativi sia rimessa alla libera volontà degli interessati. Questi hanno perciò facoltà di decidere se e in quale momento presentare istanza di autorizzazione al versamento della contribuzione a loro carico.