art. 557 e assunzione per 12 ore

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Messaggioda ori67 » 17/01/2020, 12:42

Buongiorno dovendo procedere all'assunzione di una figura per 12 ore settimanali, il dipendente individuato ci ha chiesto il rimborso delle spese di viaggio dalla sede di lavoro principale(coincidendo esso anche come sua residenza personale) alla nostra sede. Ne ha diritto? e come calcolare l'eventuale spettanza? Alcuni comuni limitrofi ai nostri si comportano in maniera diametralmente opposta, per cui vorremmo avere lumi al riguardo. grazie tantissime
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Re: art. 557 e assunzione per 12 ore

Messaggioda AsproMonte » 17/01/2020, 17:11

Spetta e per il calcolo consideriamo le stesse regole con cui rimborsi le spese kilometriche al tuo personale (noi rimborsiamo il quindi del costo della benzina a kilometro) ;)
Dove finisce la logica inizia la ferrovia (e la contabilità armonizzata)!
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Re: art. 557 e assunzione per 12 ore

Messaggioda ginepri » 17/01/2020, 17:26

Il rimborso spese viaggio non è dovuto
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Re: art. 557 e assunzione per 12 ore

Messaggioda AsproMonte » 17/01/2020, 17:29

Una breve dimostrazione che quanto fanno i comuni limitrofi a quelli dell'amico Ori67 è frequente :lol: :lol: :lol:
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Re: art. 557 e assunzione per 12 ore

Messaggioda Samuele77 » 17/01/2020, 20:59

Non spetta alcun rimborso. Manca totalmente un titolo che lo preveda, di fonte contrattuale o legislativa, e già questo dovrebbe bastare come risposta. Se questo non bastasse, si consideri che i due rapporti di lavoro, quello nell'ente "piccolo" o nel consorzio che si avvale a tempo parziale di un dipendente di un ente locale, e quello nell'ente locale nel quale il lavoratore è di ruolo, sono del tutto indipendenti tra loro da tutti i punti di vista: retributivo, contributivo, giuridico, fatto salvo l'obbligo di rispettare il tetto complessivo delle 48 ore settimanali, a tutela del lavoratore. Si tratta infatti di un'eccezione al dovere di esclusività nei rapporti di pubblico impiego. E infatti i due enti non hanno tra loro alcun rapporto convenzionale o di altra natura. L'ente di piccole dimensioni o consorzio stipula con il lavoratore un contratto di lavoro a tempo parziale al quale si applica il CCNL Funzioni Locali come a qualsiasi altro lavoratore part-time,e il fatto che il lavoratore abbia un altro rapporto di lavoro pubblico non ha alcuna rilevanza dal punto di vista del trattamento economico. Come noto, il CCNL Funzioni Locali non prevede affatto rimborsi spese per il tragitto casa-lavoro.
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Re: art. 557 e assunzione per 12 ore

Messaggioda ori67 » 18/01/2020, 10:36

Grazie a tutti per le risposte
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Re: art. 557 e assunzione per 12 ore

Messaggioda ROMEO14 » 18/01/2020, 17:56

Samuele77 ha scritto:Non spetta alcun rimborso. Manca totalmente un titolo che lo preveda, di fonte contrattuale o legislativa, e già questo dovrebbe bastare come risposta. Se questo non bastasse, si consideri che i due rapporti di lavoro, quello nell'ente "piccolo" o nel consorzio che si avvale a tempo parziale di un dipendente di un ente locale, e quello nell'ente locale nel quale il lavoratore è di ruolo, sono del tutto indipendenti tra loro da tutti i punti di vista: retributivo, contributivo, giuridico, fatto salvo l'obbligo di rispettare il tetto complessivo delle 48 ore settimanali, a tutela del lavoratore. Si tratta infatti di un'eccezione al dovere di esclusività nei rapporti di pubblico impiego. E infatti i due enti non hanno tra loro alcun rapporto convenzionale o di altra natura. L'ente di piccole dimensioni o consorzio stipula con il lavoratore un contratto di lavoro a tempo parziale al quale si applica il CCNL Funzioni Locali come a qualsiasi altro lavoratore part-time,e il fatto che il lavoratore abbia un altro rapporto di lavoro pubblico non ha alcuna rilevanza dal punto di vista del trattamento economico. Come noto, il CCNL Funzioni Locali non prevede affatto rimborsi spese per il tragitto casa-lavoro.


Per quanto riguarda le ferie?
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Re: art. 557 e assunzione per 12 ore

Messaggioda rag001 » 18/01/2020, 19:41

Si ritiene che in capo al dipendente non sussista un diritto al rimborso di tali spese ma che, vista la particolare configurazione giuridica dell´istituto, l´ente utilizzatore possa farsi carico di tali spese. In questo senso si è espressa con la del. n. 58/2019 la Corte dei conti sezione Basilicata che ritiene possa essere consentito
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Re: art. 557 e assunzione per 12 ore

Messaggioda Samuele77 » 18/01/2020, 21:27

Niente rimborsi al dipendente in comando presso il piccolo comune

(da Italia Oggi del 29.11.2019, ripubblicato su https://www.segretaricomunalivighenzi.it/29-11-2019-niente-rimborsi-al-dipendente-in-comando-presso-il-piccolo-comune)

Non spetta alcun rimborso delle spese di viaggio del personale di comuni di maggiori dimensioni che svolga attività oltre l'orario di lavoro in comuni con popolazione inferiore ai 5 mila abitanti, ai sensi dell'articolo 1, comma 557, della legge 311/2004. Lo ha chiarito la direzione centrale per gli uffici territoriali del governo e per le autonomie locali, col parere 21 febbraio 2018, n. 2840. Il Viminale accoglie la teoria espressa dalla Corte dei conti, sezione Piemonte, col parere 223/2012, secondo il quale le spese di viaggio nel caso dell'articolo 1, comma 557, non sono ammissibili perché si tratta di un istituto assimilabile al comando. E, ricorda la nota del Viminale, in merito al comando il Consiglio di stato, sezione IV, sentenza 937/2010 si è espresso nel senso che non possono essere accomunati l'istituto della missione e quello del comando: quest'ultimo, infatti, comporta un prolungato spostamento del dipendente da una sede all'altra, divenendo quella nuova l'ordinaria sede di lavoro.
In apparente contrasto con le conclusioni del ministero dell'interno è il recente parere della Corte dei conti, sezione regionale di controllo per la Basilicata, 19 settembre 2019, n. 59, che si occupa della medesima questione.
Secondo i giudici contabili, occorre valorizzare la previsione dell'articolo 6, comma 20, del dl 789/2010, convertito in legge 125/2010 (che ha abolito varie indennità di missione), ai sensi del quale «le disposizioni del presente articolo non si applicano in via diretta alle regioni, alle province autonome e agli enti del Servizio sanitario nazionale, per i quali costituiscono disposizioni di principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica».
L'articolo 6, comma 12, del dl 78/2010, quindi, per gli enti locali ha natura di norma di principio di coordinamento finanziario, come confermato dalla Corte costituzionale con sentenza 139/2012. Quindi, gli enti locali possono con propria regolamentazione accollarsi spese di rimborso viaggio maggiori di quelle in astratto da contenere, compensandole con minori spese di altra natura nel rispetto del limite complessivo di spesa imposto dalle varie norme di contenimento di finanza pubblica disposte dalla norma del 2010. Tale parere della sezione Basilicata, che non entra nel merito della configurazione dell'istituto regolato dall'articolo 1, comma 557, della legge 311/2010, è comunque da considerare del tutto erroneo e fuorviante.
Infatti, evidentemente si basa sull'assunto sbagliato che il comma 557 regolerebbe proprio una «missione» del dipendente dell'ente di maggiori dimensioni verso l'ente con popolazione fino a 5 mila abitanti.
Ma, si tratta di una ricostruzione inesatta. La missione presuppone che l'ente datore di lavoro invii in un'altra sede un proprio dipendente, per ragioni attinenti al rapporto di lavoro e di servizio tra l'ente che attiva la missione ed il proprio dipendente.
Nel caso dell'articolo 1, comma 557, le cose non stanno affatto così. Il dipendente che svolge attività nell'ente di piccole dimensioni non svolge alcuna attività connessa al rapporto di lavoro che conduce con l'ente di «provenienza». Il comma 557 non prevede relazione alcuna tra i due enti, che non si convenzionano tra loro per condividere un dipendente o attività.

Al contrario, il comma 557 consente ad un dipendente di un ente di maggiori dimensioni di prestare attività lavorativa verso un ente con popolazione inferiore ai 5 mila abitanti se autorizzato dal proprio datore di lavoro. Dunque, il datore del dipendente si limita ad autorizzarlo a svolgere attività lavorativa presso un altro ente, in deroga all'obbligo di esclusività della prestazione lavorativa. Ma, il dipendente autorizzato instaura e conduce con l'ente di piccole dimensioni un'attività lavorativa in tutto e per tutto diversa e autonoma da quella che svolge presso l'ente di maggiori dimensioni.
La prestazione verso l'ente di piccole dimensioni non concorre al rispetto del debito orario del dipendente verso l'ente datore principale, ma si svolge oltre le 36 ore e assolutamente non nell'interesse del comune di maggiori dimensioni.
Dunque, a ben vedere né si tratta di comando (il comando presuppone una volontà dell'ente di inviare il dipendente a lavorare presso altro ente; nel caso del comma 557 è il dipendente che chiede l'autorizzazione a prestare attività lavorativa in altro ente), perché esso implica l'integrale spostamento delle obbligazioni lavorative entro le 36 del dipendente dall'ente comandante verso l'ente comandatario. Né di missione, perché il dipendente è autorizzato a intraprendere un autonomo rapporto di lavoro con l'ente di piccole dimensioni.
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Re: art. 557 e assunzione per 12 ore

Messaggioda Samuele77 » 18/01/2020, 21:31

ROMEO14 ha scritto:
Samuele77 ha scritto:Non spetta alcun rimborso. Manca totalmente un titolo che lo preveda, di fonte contrattuale o legislativa, e già questo dovrebbe bastare come risposta. Se questo non bastasse, si consideri che i due rapporti di lavoro, quello nell'ente "piccolo" o nel consorzio che si avvale a tempo parziale di un dipendente di un ente locale, e quello nell'ente locale nel quale il lavoratore è di ruolo, sono del tutto indipendenti tra loro da tutti i punti di vista: retributivo, contributivo, giuridico, fatto salvo l'obbligo di rispettare il tetto complessivo delle 48 ore settimanali, a tutela del lavoratore. Si tratta infatti di un'eccezione al dovere di esclusività nei rapporti di pubblico impiego. E infatti i due enti non hanno tra loro alcun rapporto convenzionale o di altra natura. L'ente di piccole dimensioni o consorzio stipula con il lavoratore un contratto di lavoro a tempo parziale al quale si applica il CCNL Funzioni Locali come a qualsiasi altro lavoratore part-time,e il fatto che il lavoratore abbia un altro rapporto di lavoro pubblico non ha alcuna rilevanza dal punto di vista del trattamento economico. Come noto, il CCNL Funzioni Locali non prevede affatto rimborsi spese per il tragitto casa-lavoro.


Per quanto riguarda le ferie?


Se ha instaurato effettivamente un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato e parziale, beneficierà delle ferie che matura qualsiasi altro lavoratore part-time.
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