INDENNITA' DI MATERNITA' OLTRE 60 GIORNI DALLA CESSAZIONE

Dubbio:
se una dipendente inizia il congedo obbligatorio di maternità entro 60 giorni dalla cessazione di un rapporto di lavoro, anche a tempo determinato, l'indennità di maternità viene erogata dall'ultimo datore di lavoro.
In base al D.Lgs.151 l'indennità di maternità spetta anche nei casi in cui il congedo obbligatorio abbia inizio successivamente ai 60 giorni dalla cessazione purché la ex dipendente sia in godimento dell'indennità di disoccupazione erogata dall'Inps: in questo caso l'ind.maternità prevale sull'ind.disoccupazione quindi quest'ultima viene sospesa e sostituita dall'ind.maternità.
La mia domanda però è: da chi viene erogata se sono trascorsi i 60 giorni dalla cessazione? dall'Inps che già liquidava la disoccupazione o ancora dall'ultimo datore anche dopo mesi e mesi?
se una dipendente inizia il congedo obbligatorio di maternità entro 60 giorni dalla cessazione di un rapporto di lavoro, anche a tempo determinato, l'indennità di maternità viene erogata dall'ultimo datore di lavoro.
In base al D.Lgs.151 l'indennità di maternità spetta anche nei casi in cui il congedo obbligatorio abbia inizio successivamente ai 60 giorni dalla cessazione purché la ex dipendente sia in godimento dell'indennità di disoccupazione erogata dall'Inps: in questo caso l'ind.maternità prevale sull'ind.disoccupazione quindi quest'ultima viene sospesa e sostituita dall'ind.maternità.
La mia domanda però è: da chi viene erogata se sono trascorsi i 60 giorni dalla cessazione? dall'Inps che già liquidava la disoccupazione o ancora dall'ultimo datore anche dopo mesi e mesi?