Mobilità v. e "assegno ad personam" dell'Ente di provenienza

Mobilità v. e "assegno ad personam" dell'Ente di provenienza

Messaggioda GiuseppeTancredi » 14/02/2020, 13:46

Buongiorno,
chiedo gentilmente un aiuto nella risoluzione di un quesito.

Un Comune assume in mobilità volontaria lavoratore a t. pieno e indeterminato proveniente da ATER di Roma.

Stante il divieto di reformatio in peius dello stipendio, l'Ente che assume si chiede se spetti al lavoratore il mantenimento dello stipendio acquisito presso l'Ente di provenienza, e in caso affermativo quali siano le voci dello stipendio da calcolare per stabilire l'eventuale assegno ad personam riassorbibile.

Per intenderci, qualche elemento concreto in più. Il dipendente (B1 presso ATER - CCNL Federcasa) godeva di una retribuzione fissa così strutturata:
- Stipendio Tabellare
- RIA
- ad personam enti locali (ax art. 79 CCNL Federcasa)
- restibuzione alla persona 12%. (ax art. 70 CCNL Federcasa)

ATER considera elementi fissi e continuativi, che fanno parte quindi della struttura fissa della busta paga, le ultime due voci.

Assunto al Comune, il dipendente è inquadrato nella categoria giuridica C, posizione economica C4 CCNL Funzioni locali, che dà una retribuzione sensibilmente inferiore all'ente di provenienza.

Ora, come dovrebbe comportarsi l'Ente cessionario, avuto riguardo di:

- art. 30 d.lgs 165/2001, comma 2quinq. " Salva diversa previsione, a seguito della iscrizione a ruolo dell'amministrazione di destinazione, al dipendente trasferito per mobilità si applica esclusivamente il trattamento giuridico ed economico, compreso quello accessorio, previsto dai contratti collettivi vigenti nel comparto della stessa amministrazione".

- in tema di pubblico impiego, l'art. 30 TUPI che riconduce il passaggio diretto di personale da amministrazioni diverse alla fattispecie della "cessione di contratto", comporta, per i dipendenti trasferiti, l'applicazione del trattamento giuridico ed economico previsto dai contratti collettivi del comparto dell'Amministrazione cessionaria, salvi gli assegni ad personam attribuiti al fine di rispettare il divieto di reformatio in peius del trattamento economico già acquisito, che sono destinati ad essere riassorbiti negli incrementi di trattamento economico complessivo spettante al dipendente della amministrazione cessionaria (...) (Cass. Sez. Lav. 5959 2012)

Grazie in anticipo per ogni tipo di spunto e apporto alla questione posta.
GiuseppeTancredi
 
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Re: Mobilità v. e "assegno ad personam" dell'Ente di proveni

Messaggioda Samuele77 » 14/02/2020, 16:07

La questione è preoccupante.

Le Aziende Territoriali per l'Edilizia Residenziale Pubblica sono enti pubblici economici.

Nel caso di cui si tratta ne trovi conferma esplicita all'art. 2, comma 3, della legge regionale (Lazio) 3 Settembre 2002, n. 30, oltre che negli statuti delle ATER, come riportato nelle seguenti pagine:

https://www.aterroma.it/azienda/chi-siamo.html
http://www.aterprovinciadiroma.it/amministrazione-trasparente/statuto-revisione-statuto.php
http://www.aterprovinciadiroma.it/index.php

I rapporti di lavoro dei dipendenti degli enti pubblici economici sono di diritto privato, e non pubblico. Agli enti pubblici economici non si applica il d.lgs. 165/2001 (vedi l'art. 1, comma 2), e non è ammessa la mobilità volontaria tra questi enti e gli enti pubblici di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. 165/2001.

Quindi semplicemente il Comune non avrebbe dovuto (né potuto) assumere mediante mobilità il dipendente in questione.
Samuele77
 
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Re: Mobilità v. e "assegno ad personam" dell'Ente di proveni

Messaggioda GiuseppeTancredi » 18/02/2020, 11:06

Ringrazio per la risposta, per quanto spiazzante :shock:
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