ritengo che tale ultimo particolare compenso, sulla base delle regole contrattuali, può essere riconosciuto a tutti i lavoratori che, nei casi individuati dalla contrattazione decentrata integrativa, siano chiamati a chiamati a svolgere compiti e funzioni di particolare rilievo, comportanti l’assunzione di specifiche responsabilità, al di fuori, ovviamente, dei casi delle posizioni organizzative, di cui all’art. 8 e ss. del CCNL del 31.3.1999.
Proprio perché manca nella disciplina contrattuale un espresso divieto in tal senso e trattasi di compensi aventi diversa natura e fondamento giustificativo, essi, in presenza dei necessari presupposti legittimanti l’erogazione, possono anche cumularsi nel medesimo lavoratore.
Infatti, in materia di cumulo di trattamenti economici accessori, come è noto, il principio generale è che il singolo lavoratore può, legittimamente, cumulare più compensi o indennità “accessorie”, solo purché questi siano correlati a condizioni e causali formalmente ed oggettivamente diverse, secondo le previsioni della contrattazione collettiva, con conseguente illegittimità della corresponsione di più di un compenso per la medesima fattispecie.
in tal senso invece l?Aran al link
https://www.aranagenzia.it/index.php/or ... pplicativi