pensionamento per vecchiaia

Oggetto: QUESITO IN MATERIA DI PERSONALE
Con la presente vorremmo formulare un quesito in merito al collocamento a riposo d’ufficio di una nostra dipendente “Comparto Regioni e Autonomie Locali Personale non dirigente”.
La dipendente nata il 4/06/1949 è in servizio presso il nostro Ente dal 02/02/1998 ed in possesso di decreto di ricongiunzione dell’ex Inpdap di anni 4 mesi 3 e giorni 15 maturati presso altre aziende.
Secondo le regole dettate dal DL. 201/2011 il requisito di età per l’accesso alla pensione di vecchiaia, tenendo conto dell’adeguamento alla speranza della vita , risulta essere di 66 anni e 3 mesi. Il requisito minimo per il godimento della pensione di vecchiaia, fermo restando quello anagrafico, è l’aver versato contributi
per un minimo di anno venti.
Si precisa che l’Ente non ha regolamentato nulla riguardo limiti massimi di età e che la dipendente non ha presentato a tutt’oggi alcuna domanda di collocamento a riposo e pertanto l’Ente si trova nella situazione di dover procedere d’ufficio alla risoluzione del rapporto di lavoro 8 art 27 quater CCNL 1995, introdotto dall’art. 6 ccnl 13.5.1996).
Alla luce di quanto sopra descritto vorremmo rappresentare alcune perplessità che di seguito dettagliamo:
Innanzi tutto vorremmo avere conferma che il termine di preavviso, (se ed in quanto dovuto), sia di quattro mesi (art. 12 CCNL 09/05/2006); il dubbio è scaturito dopo la lettura della Circolare n. 2/2015 della F.P. dove viene precisato che il termine di preavviso è rimasto invariato e continua ad essere fissato in sei mesi.
2) La dipendente in questione ha maturato al 31/12/2014 n. 39 giorni di ferie di cui: n. 17 residuali del 2013 e n. 22 di competenza dell’anno 2014, oltre quelli che maturerà nel corso dell’anno 2015. Abbiamo già assegnato d'ufficio i giorni residuali del 2013 e pensiamo di assegnare d'ufficio i giorni residuali del 2014 nel mese di aprile 2015. Per il 2015 ha già richiesto le due settimane ad agosto, quindi per le restanti ferie le possiamo direttamente assegnare in base alle esigenze di servizio.
Come iter per il collocamento abbiamo predisposto una determina del responsabile del servizio per il collocamento a riposo è sufficiente poi notificare la determina o dobbiamo produrre altra documentazione alla dipendente
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Con la presente vorremmo formulare un quesito in merito al collocamento a riposo d’ufficio di una nostra dipendente “Comparto Regioni e Autonomie Locali Personale non dirigente”.
La dipendente nata il 4/06/1949 è in servizio presso il nostro Ente dal 02/02/1998 ed in possesso di decreto di ricongiunzione dell’ex Inpdap di anni 4 mesi 3 e giorni 15 maturati presso altre aziende.
Secondo le regole dettate dal DL. 201/2011 il requisito di età per l’accesso alla pensione di vecchiaia, tenendo conto dell’adeguamento alla speranza della vita , risulta essere di 66 anni e 3 mesi. Il requisito minimo per il godimento della pensione di vecchiaia, fermo restando quello anagrafico, è l’aver versato contributi
per un minimo di anno venti.
Si precisa che l’Ente non ha regolamentato nulla riguardo limiti massimi di età e che la dipendente non ha presentato a tutt’oggi alcuna domanda di collocamento a riposo e pertanto l’Ente si trova nella situazione di dover procedere d’ufficio alla risoluzione del rapporto di lavoro 8 art 27 quater CCNL 1995, introdotto dall’art. 6 ccnl 13.5.1996).
Alla luce di quanto sopra descritto vorremmo rappresentare alcune perplessità che di seguito dettagliamo:
Innanzi tutto vorremmo avere conferma che il termine di preavviso, (se ed in quanto dovuto), sia di quattro mesi (art. 12 CCNL 09/05/2006); il dubbio è scaturito dopo la lettura della Circolare n. 2/2015 della F.P. dove viene precisato che il termine di preavviso è rimasto invariato e continua ad essere fissato in sei mesi.
2) La dipendente in questione ha maturato al 31/12/2014 n. 39 giorni di ferie di cui: n. 17 residuali del 2013 e n. 22 di competenza dell’anno 2014, oltre quelli che maturerà nel corso dell’anno 2015. Abbiamo già assegnato d'ufficio i giorni residuali del 2013 e pensiamo di assegnare d'ufficio i giorni residuali del 2014 nel mese di aprile 2015. Per il 2015 ha già richiesto le due settimane ad agosto, quindi per le restanti ferie le possiamo direttamente assegnare in base alle esigenze di servizio.
Come iter per il collocamento abbiamo predisposto una determina del responsabile del servizio per il collocamento a riposo è sufficiente poi notificare la determina o dobbiamo produrre altra documentazione alla dipendente
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