Assenze COVID 19

Buongiorno,
il decreto legge 9/2020 art.19 prevede specifiche disposizioni per le assenze dei dipendenti pubblici relativamente al COVID-19.
Art. 19
Misure urgenti in materia di pubblico impiego
1. Il periodo trascorso in malattia o in quarantena con sorveglianza attiva, o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, dai dipendenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dovuta al COVID-19, e' equiparato al periodo di ricovero
ospedaliero.
2. All'articolo 71, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, al primo periodo, dopo le parole "di qualunque durata," sono aggiunte le seguenti: «ad esclusione di quelli relativi al ricovero ospedaliero in strutture del servizio sanitario nazionale per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza (LEA),».
3. Fuori dei casi previsti dal comma 1, i periodi di assenza dal servizio dei dipendenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, imposti dai provvedimenti di contenimento del fenomeno epidemiologico da COVID-19, adottati ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del
decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, costituiscono servizio prestato a tutti gli effetti di legge. L'Amministrazione non corrisponde l'indennita' sostitutiva di mensa, ove prevista.
I colleghi chiedono e non so cosa rispondere:
il comma 3 si applica anche per le assenze dei genitori i cui figli sono obbligati a stare a casa da scuola?
La norma rimanda all'art. 3 comma 1 del DL 6/2020, che a sua volta cita gli arti. 1 e 2.
L'art. 1 riguarda la chiusura delle c.d. zone rosse
mar l'art. 2:
1. Le autorita' competenti possono adottare ulteriori misure di contenimento e gestione dell'emergenza, al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID-19 anche fuori dai casi di cui all'articolo 1, comma 1.
La chiusura delle scuole rientra in questa misura?
Grazie
il decreto legge 9/2020 art.19 prevede specifiche disposizioni per le assenze dei dipendenti pubblici relativamente al COVID-19.
Art. 19
Misure urgenti in materia di pubblico impiego
1. Il periodo trascorso in malattia o in quarantena con sorveglianza attiva, o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, dai dipendenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dovuta al COVID-19, e' equiparato al periodo di ricovero
ospedaliero.
2. All'articolo 71, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, al primo periodo, dopo le parole "di qualunque durata," sono aggiunte le seguenti: «ad esclusione di quelli relativi al ricovero ospedaliero in strutture del servizio sanitario nazionale per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza (LEA),».
3. Fuori dei casi previsti dal comma 1, i periodi di assenza dal servizio dei dipendenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, imposti dai provvedimenti di contenimento del fenomeno epidemiologico da COVID-19, adottati ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del
decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, costituiscono servizio prestato a tutti gli effetti di legge. L'Amministrazione non corrisponde l'indennita' sostitutiva di mensa, ove prevista.
I colleghi chiedono e non so cosa rispondere:
il comma 3 si applica anche per le assenze dei genitori i cui figli sono obbligati a stare a casa da scuola?
La norma rimanda all'art. 3 comma 1 del DL 6/2020, che a sua volta cita gli arti. 1 e 2.
L'art. 1 riguarda la chiusura delle c.d. zone rosse
mar l'art. 2:
1. Le autorita' competenti possono adottare ulteriori misure di contenimento e gestione dell'emergenza, al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID-19 anche fuori dai casi di cui all'articolo 1, comma 1.
La chiusura delle scuole rientra in questa misura?
Grazie