D1 e D3 giuridico

Buongiorno,
due Comuni decidono di istituire una gestione associata di Polizia Locale.
Un Comune ha in organico un dipendente D3 giuridico diplomato e l'altro ha in organico un dipendente D1 giuridico laureato.
La responsabilità del servizio intercomunale può essere affidata al D1 giuridico sebbene ci sia un D3 giuridico?
Magari motivandolo con il fatto che ha un titolo di studio più elevato?
Grazie
https://www.aranagenzia.it/orientamenti ... ativi.html
RAL109 – Orientamenti Applicativi
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E’ possibile stabilire un rapporto di 'gerarchia' tra i profili collocati nelle posizioni tabellari B3 e D3 rispetto ai profili collocati, rispettivamente, nelle posizioni tabellari B1 e D1?
In linea di principio, tenuto conto anche del criterio della equivalenza previsto dall’articolo 3, comma 2, del CCNL del 31.3.1999, è possibile immaginare un rapporto di “gerarchia” solo tra profili collocati in categorie diverse, come del resto avveniva, in vigenza del precedente ordinamento professionale, tra le preesistenti otto qualifiche funzionali.
Non è invece possibile che profili professionali collocati nell’ambito della stessa categoria e quindi riconducibili ad un’unica declaratoria, secondo le indicazioni dell’allegato A al CCNL del 31.3.1999, siano legati da rapporto gerarchico.
Ciò vale anche nel caso delle categorie B e D nelle quali, essendo unica la rispettiva declaratoria, sono presenti due gruppi di profili collocati in due distinte posizioni di accesso (B1-B3 e D1-D3) in quanto caratterizzati da diverso contenuto professionale e non in quanto legati da rapporto gerarchico. Nell’ambito della stessa categoria, una condizione di sovraordinazione è ipotizzabile solo se legata al conferimento di uno specifico incarico ai sensi degli articoli 8 e ss. del CCNL del 31.3.1999 ma in tal caso essa è conseguenza di una precisa scelta organizzativa e non di una presunta gerarchia professionale.
MA
https://app.upel.va.it/web/news/244
Secondo la Cassazione, l’orientamento interpretativo da seguire rispetto alla questione posta è quello (pur successivo alla sentenza impugnata), espresso dalla stessa, secondo cui, in merito al sistema di classificazione previsto dal Ccnl comparto Regioni ed enti locali del 31 marzo 1999, la prevista distinzione tra posizioni economiche nell’ambito della categoria D incide anche sul profilo professionale e dunque sulla scala gerarchica. Infatti, la propria sentenza n. 6295 del 18 marzo 2011 (ma anche Cass. n. 20070/2015) ha affermato che il sistema di classificazione delineato dal Ccnl Regioni-enti locali del 31 marzo 1999 configura, nell’ambito della categoria D, posizioni differenziate non solo sotto il profilo economico ma anche sotto quello professionale, tenendo conto anche la diversa professionalità di provenienza (le ex VII e VIII qualifica funzionale sono confluite, rispettivamente, nelle posizioni economiche D1 e D3).
due Comuni decidono di istituire una gestione associata di Polizia Locale.
Un Comune ha in organico un dipendente D3 giuridico diplomato e l'altro ha in organico un dipendente D1 giuridico laureato.
La responsabilità del servizio intercomunale può essere affidata al D1 giuridico sebbene ci sia un D3 giuridico?
Magari motivandolo con il fatto che ha un titolo di studio più elevato?
Grazie
https://www.aranagenzia.it/orientamenti ... ativi.html
RAL109 – Orientamenti Applicativi
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E’ possibile stabilire un rapporto di 'gerarchia' tra i profili collocati nelle posizioni tabellari B3 e D3 rispetto ai profili collocati, rispettivamente, nelle posizioni tabellari B1 e D1?
In linea di principio, tenuto conto anche del criterio della equivalenza previsto dall’articolo 3, comma 2, del CCNL del 31.3.1999, è possibile immaginare un rapporto di “gerarchia” solo tra profili collocati in categorie diverse, come del resto avveniva, in vigenza del precedente ordinamento professionale, tra le preesistenti otto qualifiche funzionali.
Non è invece possibile che profili professionali collocati nell’ambito della stessa categoria e quindi riconducibili ad un’unica declaratoria, secondo le indicazioni dell’allegato A al CCNL del 31.3.1999, siano legati da rapporto gerarchico.
Ciò vale anche nel caso delle categorie B e D nelle quali, essendo unica la rispettiva declaratoria, sono presenti due gruppi di profili collocati in due distinte posizioni di accesso (B1-B3 e D1-D3) in quanto caratterizzati da diverso contenuto professionale e non in quanto legati da rapporto gerarchico. Nell’ambito della stessa categoria, una condizione di sovraordinazione è ipotizzabile solo se legata al conferimento di uno specifico incarico ai sensi degli articoli 8 e ss. del CCNL del 31.3.1999 ma in tal caso essa è conseguenza di una precisa scelta organizzativa e non di una presunta gerarchia professionale.
MA
https://app.upel.va.it/web/news/244
Secondo la Cassazione, l’orientamento interpretativo da seguire rispetto alla questione posta è quello (pur successivo alla sentenza impugnata), espresso dalla stessa, secondo cui, in merito al sistema di classificazione previsto dal Ccnl comparto Regioni ed enti locali del 31 marzo 1999, la prevista distinzione tra posizioni economiche nell’ambito della categoria D incide anche sul profilo professionale e dunque sulla scala gerarchica. Infatti, la propria sentenza n. 6295 del 18 marzo 2011 (ma anche Cass. n. 20070/2015) ha affermato che il sistema di classificazione delineato dal Ccnl Regioni-enti locali del 31 marzo 1999 configura, nell’ambito della categoria D, posizioni differenziate non solo sotto il profilo economico ma anche sotto quello professionale, tenendo conto anche la diversa professionalità di provenienza (le ex VII e VIII qualifica funzionale sono confluite, rispettivamente, nelle posizioni economiche D1 e D3).