Il limite al trattamento economico accessorio di cui all’art.23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n.75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, ai sensi dell’art.33, comma 2, del decreto –legge n.34 del 2019, per garantire il valore medio pro capite riferito all’anno 2018, ed in particolare è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio sia inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018.
"ed in particolare è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio sia inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018:
sta a significare che se nel 2016 il mio fondo complessivo era 100, qualora nel 2020 si hanno anche riduzioni del personale consistenti, in ogni caso il fondo 2020 può essere quantificato fino a max 100 ?
grazie