da tyla » 15/01/2015, 15:49
Il riferimento è l'art. 14 bis del ccnl 95, introdotto dall'art. 3 del ccnl '96, il cui comma 9 è stato sostituito dall'art. 20 del ccnl 2000.
Data l'infelice formulazione della disposizione contrattuale, sotto certi aspetti ambigua, riporto la sintesi della sua applicablità come delineata nel parere Aran RAL 1164:
"Questa disciplina contrattuale, infatti, trova applicazione solo nei confronti di un dipendente di un ente che, vincitore di concorso pubblico presso un’altra amministrazione debba sostenere un periodo di prova presso quest’ultima (la tutela è, in tal caso, limitata alla durata massima del periodo di prova, che, generalmente nei vari comparti del settore pubblico, non supera i 6 mesi).
La medesima disciplina trova applicazione anche in caso di destinazione o provenienza verso o da altro comparto di contrattazione, a condizione che sussista una condizione di reciprocità, nel senso che esista nell’ambito della contrattazione collettiva di questo diverso comparto una clausola di contenuto analogo che riconosca ai dipendenti vincitori di concorso in altro comparto di contrattazione, il diritto alla conservazione del posto nell’ente di provenienza, per la durata del periodo di prova."
Uguale conferma nel parere RAL 429.