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Incarico Dirigente nei Comuni senza Dirigenza

MessaggioInviato: 26/03/2015, 22:30
da amministrativoc1
Buona sera a tutti i frequentatori del forum,
sottopongo il seguente quesito:

-Esiste la possibilità per un Ente locale senza Dirigenza di assumere (penso all'ex art. 110 comma 1) una figura e giuridicamente inquadrarlo come come Dirigente?

La cosa che vorrei capire se è possibile attribuire tale incarico (Dirigente).

Grazie in anticipo a tutti.

M.

Re: Incarico Dirigente nei Comuni senza Dirigenza

MessaggioInviato: 26/03/2015, 23:35
da vgiannotti
Negli Enti privi in dotazione organica dell’Area della Dirigenza, il conferimento da parte del Sindaco di un incarico dirigenziale, con la relativa retribuzione dell’Area separata della dirigenza, è fonte di danno erariale. E’ questa la conclusione della sentenza n.10 depositata in data 19/02/2015 della Corte dei Conti sezione giurisdizionale della Basilicata.

Re: Incarico Dirigente nei Comuni senza Dirigenza

MessaggioInviato: 27/03/2015, 20:48
da kkk1972
Non conosco la sentenza citata.
In ogni caso in teoria è possibile affidando un incarico ai sensi dell'articolo 110, comma 2, del TUEL.
2. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, negli enti in cui è prevista la dirigenza, stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, contratti a tempo determinato per i dirigenti e le alte specializzazioni, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire. Tali contratti sono stipulati in misura complessivamente non superiore al 5 per cento del totale della dotazione organica della dirigenza e dell'area direttiva e comunque per almeno una unità. Negli altri enti, il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, solo in assenza di professionalità analoghe presenti all'interno dell'ente, contratti a tempo determinato di dirigenti, alte specializzazioni o funzionari dell'area direttiva, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire. Tali contratti sono stipulati in misura complessivamente non superiore al 5 per cento della dotazione organica dell'ente arrotondando il prodotto all'unità superiore, o ad una unità negli enti con una dotazione organica inferiore alle 20 unità.

Poi bisogna motivare molto, molto bene questa esigenza.

Re: Incarico Dirigente nei Comuni senza Dirigenza

MessaggioInviato: 27/03/2015, 22:56
da vgiannotti
Se non vi è dotazione organica di dirigenti, non è possibile ricorrere neppure all'art.110 comma 2 TUEL, in quanto non vi sarebbe area della dirigenza separata su cui effettuare l'assunzione. Almeno che non si tratti di alta specializzazione (in questo caso rientra nell'area dei livelli come categoria D3) calcolata nel limite previsto del 5% della dotazione organica. L'ordinamento degli uffici e dei servizi, e prima di tutto lo Stattuto dell'Ente dovrebbero prevedere l'area della dirigenza, ma in un ente di piccole dimensioni appare oggi molto complicato, in quanto in materia le disposizioni del fabbisogno del personale prevedono la riduzione dei dirigenti e non l'incremento, ossia l'esatto contrario di quanto fino ad oggi stabilito dalle varie spending review sul personale. Qualche comune ha tentato la carta dell'abolizione di tutte le P.O. e con il risparmio ha inserito un dirigente, forse questa sarebbe una strada ancora praticabile.

Re: Incarico Dirigente nei Comuni senza Dirigenza

MessaggioInviato: 27/03/2015, 23:02
da vgiannotti
In merito alla citata sentenza rilevano i giudici contabili come:
risulta del tutto ingiustificata, e dannosa per le finanze comunali, l’erogazione del trattamento economico da dirigente al dipendente in applicazione del conferimento di funzioni ex art.109 del D.lgs. n.267/2000, essendo siffatto trattamento economico riconoscibile solo attraverso lo strumento negoziale ed organizzativo contemplato dal predetto art.110, il quale, tuttavia, risultava inapplicabile al caso di specie, in considerazione della vacanza di posti dirigenziali in dotazione organica (art.110 comma 1) né poteva riconoscersi la dirigenza extra dotazione (110 comma 2) per la precisata mancanza di quella dirigenziale i cui limiti si riferiscono nel 5% di questa.