programmazione triennale fabbisogno personale

Le SSRR con delibera n. 52/2010 hanno stabilito, per gli enti non sottoposti al patto, la possibilità di sommare i "resti" derivanti dalle cessazioni di più anni.
Con il D.L. n. 90/2014 art. 3 , comma 5, sembra che il legislatore abbia voluto accogliere il principio dei "resti" stabilito in via interpretativa dalla Corte.
Infatti nella prima parte della norma il legislatore dispone la possibilità di assunzione nel 2014 e nel 2015, con riferimento al 60% della spesa per le cessazioni dell'anno precedente, ma poi, nella parte finale del medesimo comma, detta una disposizione " a decorrere dal 2014" che si riferisce ad un cumulo triennale.
La Corte dei Conti Sez. Aut. nell'adunanza del 3 novembre 2014 ha stabilito :
- il limite di spesa per procedere alle assunzioni nel 2014 e 2015 deve essere calcolato sulla base del 60% della spesa relativa a quella del personale di ruolo cessato nell'anno precedente, mentre per gli anni successivi i limiti vengono ampliati fino al 100%;
- dal 2014 le assunzioni possono essere programmate destinando alle stesse, in sede di programmazione del fabbisogno e finanziaria, risorse che tengono conto delle cessazioni del triennio.
Nella parte motiva della predetta pronuncia la Sezione Autonomie della Corte dei Conti stabilisce la possibilità di tenere conto delle cessazioni future ma già definite, che " Infatti, il riferimento alla programmazione sembra lasciare intendere che il triennio possa essere quello successivo al 2014, così come la dicitura riferita alle risorse destinate alle assunzioni".
La Sezione Autonomia spiega ancora nella parte motiva " .. pertanto, dal 2014 in poi, in sede di programmazione del fabbisogno e finanziaria, si potrà tenere conto delle cessazioni prevedibili nell'arco del triennio, che, inevitabilmente, diventeranno cessazioni in parte già verificatesi nel momento in cui il concorso si conclude, e dunque rilevanti al momento dell'assunzione per il calcolo del 60% della spesa di cui alla parte prima del comma 5".
Tutto ciò premesso, si chiede, per un ente non soggetto al patto, che nel 2014 non abbia avuto cessazioni, ma ne abbia avute nel 2013, non è possibile tenere conto delle cessazioni del 2013 in sede di programmazione triennale del fabbisogno di personale del 2015?
Nel caso in cui le cessazioni di detto ente prevedibili nel triennio 2015- 2017 siano incerte, o comunque, non ancora definite tramite atti amministrativi, ma solo ipotizzate, non può procedere alla programmazione dell'assunzione di una nuova unità di personale?
Con il D.L. n. 90/2014 art. 3 , comma 5, sembra che il legislatore abbia voluto accogliere il principio dei "resti" stabilito in via interpretativa dalla Corte.
Infatti nella prima parte della norma il legislatore dispone la possibilità di assunzione nel 2014 e nel 2015, con riferimento al 60% della spesa per le cessazioni dell'anno precedente, ma poi, nella parte finale del medesimo comma, detta una disposizione " a decorrere dal 2014" che si riferisce ad un cumulo triennale.
La Corte dei Conti Sez. Aut. nell'adunanza del 3 novembre 2014 ha stabilito :
- il limite di spesa per procedere alle assunzioni nel 2014 e 2015 deve essere calcolato sulla base del 60% della spesa relativa a quella del personale di ruolo cessato nell'anno precedente, mentre per gli anni successivi i limiti vengono ampliati fino al 100%;
- dal 2014 le assunzioni possono essere programmate destinando alle stesse, in sede di programmazione del fabbisogno e finanziaria, risorse che tengono conto delle cessazioni del triennio.
Nella parte motiva della predetta pronuncia la Sezione Autonomie della Corte dei Conti stabilisce la possibilità di tenere conto delle cessazioni future ma già definite, che " Infatti, il riferimento alla programmazione sembra lasciare intendere che il triennio possa essere quello successivo al 2014, così come la dicitura riferita alle risorse destinate alle assunzioni".
La Sezione Autonomia spiega ancora nella parte motiva " .. pertanto, dal 2014 in poi, in sede di programmazione del fabbisogno e finanziaria, si potrà tenere conto delle cessazioni prevedibili nell'arco del triennio, che, inevitabilmente, diventeranno cessazioni in parte già verificatesi nel momento in cui il concorso si conclude, e dunque rilevanti al momento dell'assunzione per il calcolo del 60% della spesa di cui alla parte prima del comma 5".
Tutto ciò premesso, si chiede, per un ente non soggetto al patto, che nel 2014 non abbia avuto cessazioni, ma ne abbia avute nel 2013, non è possibile tenere conto delle cessazioni del 2013 in sede di programmazione triennale del fabbisogno di personale del 2015?
Nel caso in cui le cessazioni di detto ente prevedibili nel triennio 2015- 2017 siano incerte, o comunque, non ancora definite tramite atti amministrativi, ma solo ipotizzate, non può procedere alla programmazione dell'assunzione di una nuova unità di personale?