Posizione organizzativa orari

Posizione organizzativa orari

Messaggioda t&t » 21/01/2022, 10:29

Buongiorno a tutti,
Avrei bisogno di un confronto circa l'orario della posizione organizzativa: alcuni colleghi di altri comuni titolari di p.o. gestiscono il loro orario giornaliero senza una regola specifica, altri invece si attengono all'orario di servizio imposto a tutti e se necessario svolgono ore in più per far fronte al carico di lavoro. Una collega chiede se questo aspetto sia regolamentabile all'interno di ogni ente e se ci sia un limite alle ore lavorate pari alle 48 settimanali o se l'indennità di posizione faccia si che la p.o. debba essere sempre reperibile e lavorare senza limiti di orario su richiesta dell'amministrazione e questo anche se si abbiamo figli piccoli.Grazie
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Re: Posizione organizzativa orari

Messaggioda CCC » 22/01/2022, 12:26

https://www.aranagenzia.it/orientamenti ... ativi.html

RAL613 – Orientamenti Applicativi
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Il dipendente incaricato di una posizione organizzativa può gestire il proprio orario di lavoro in modo flessibile, come i dirigenti, o è tenuto a rispettare le regole stabilite per tutti i dipendenti? In particolare, per posticipare il suo orario d’entrata deve farsi autorizzare?

Il personale incaricato delle posizioni organizzative è tenuto ad effettuare prestazioni lavorative settimanali non inferiori a 36 ore (mentre, ai sensi dell’articolo 10, comma 1 del CCNL del 31.3.1999 e salvo quanto previsto dall’articolo 39, comma 2 del CCNL del 14.9.2000 e dall’articolo 16 del CCNL del 5.10.2001, non sono retribuite le eventuali prestazioni ulteriori che gli interessati potrebbero aver effettuato, senza diritto ad eventuali recuperi, in relazione all’incarico affidato e agli obiettivi da conseguire). L’orario minimo settimanale deve essere soggetto alla vigente disciplina relativa a tutto il personale dell’ente e agli ordinari controlli sulla relativa quantificazione. Il vigente CCNL non attribuisce, in particolare, né al datore di lavoro né al dipendente il potere o il diritto all’autogestione dell’orario settimanale, consentita, invece, al solo personale con qualifica dirigenziale. Pertanto, nel caso segnalato da codesto Comune, il dipendente potrà saltuariamente posticipare l’orario di entrata solo nei limiti consentiti dalla flessibilità oraria eventualmente vigente presso l’ente o chiedendo uno dei permessi brevi previsti dall’art. 20 del CCNL del 6.7.1995.
CCC
 
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Re: Posizione organizzativa orari

Messaggioda Samuele77 » 22/01/2022, 13:31

t&t ha scritto:Buongiorno a tutti,
Avrei bisogno di un confronto circa l'orario della posizione organizzativa: alcuni colleghi di altri comuni titolari di p.o. gestiscono il loro orario giornaliero senza una regola specifica, altri invece si attengono all'orario di servizio imposto a tutti e se necessario svolgono ore in più per far fronte al carico di lavoro. Una collega chiede se questo aspetto sia regolamentabile all'interno di ogni ente e se ci sia un limite alle ore lavorate pari alle 48 settimanali o se l'indennità di posizione faccia si che la p.o. debba essere sempre reperibile e lavorare senza limiti di orario su richiesta dell'amministrazione e questo anche se si abbiamo figli piccoli.Grazie


Certamente i dipendenti pubblici titolari di PO - come peraltro tutti i lavoratori dipendenti pubblici o privati - non possono lavorare senza limiti di orario e quindi il loro ente non può certamente chiedere loro una cosa del genere; se lo facesse violerebbe una serie di norme non solo contrattuali, ma anche di legge e costituzionali che prevedono e quantificano un riposo minimo giornaliero, settimanale e annuale (ferie). Per un elenco delle sanzioni amministrative e penali applicabili in caso di mancato rispetto degli intervalli di riposo minimo giornaliero, settimanale e annuale, si veda l'art. 18 bis del d.lgs. 66/2013.
L'art. 4 del d.lgs. 66/2003 prevede che i contratti collettivi di lavoro stabiliscano la durata massima settimanale dell'orario di lavoro, e che la durata media dell'orario di lavoro non possa in ogni caso superare, per ogni periodo di sette giorni, le quarantotto ore, comprese le ore di lavoro straordinario.
Negli enti locali si applica poi l'art. 22 del CCNL 21.05.2018 che prevede che tutti i dipendenti siano soggetti ad un orario di lavoro predeterminato, il quale - per i dipendenti a tempo pieno, anche quando titolari di PO - deve portare ad un totale di 36 ore settimanali. Questo orario vincola il lavoratore ma ovviamente anche il datore di lavoro.
Al di fuori dell'orario di lavoro predeterminato, il titolare di PO può lavorare solo a titolo di lavoro straordinario, e come noto il lavoro straordinario deve essere uno strumento eccezionale per fare fronte ad esigenze di servizio imprevedibili, oltre a dovere essere autorizzato preventivamente (art. 39 CCNL 14.09.2000).
Il fatto che il titolare di PO non possa ricevere compensi per il lavoro straordinario (salve alcune eccezioni) significa che al lavoro straordinario delle PO si applica un trattamento economico peculiare, ma questo non modifica il suo trattamento giuridico, che è quello sintetizzato poco sopra (lavoro extra orario ordinario solamente per esigenze di servizio eccezionali e imprevedibili e solo previa autorizzazione).
Tutto questo vale per tutti i dipendenti degli enti locali; non sono ammesse deroghe né a titolo di autonomia organizzativa degli enti, né a titolo di autonomia negoziale tra le parti del contratto individuale di lavoro o tra le parti del contratto collettivo decentrato.
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Re: Posizione organizzativa orari

Messaggioda Samuele77 » 22/01/2022, 17:26

Samuele77 ha scritto:
t&t ha scritto:Buongiorno a tutti,
Avrei bisogno di un confronto circa l'orario della posizione organizzativa: alcuni colleghi di altri comuni titolari di p.o. gestiscono il loro orario giornaliero senza una regola specifica, altri invece si attengono all'orario di servizio imposto a tutti e se necessario svolgono ore in più per far fronte al carico di lavoro. Una collega chiede se questo aspetto sia regolamentabile all'interno di ogni ente e se ci sia un limite alle ore lavorate pari alle 48 settimanali o se l'indennità di posizione faccia si che la p.o. debba essere sempre reperibile e lavorare senza limiti di orario su richiesta dell'amministrazione e questo anche se si abbiamo figli piccoli.Grazie


Certamente i dipendenti pubblici titolari di PO - come peraltro tutti i lavoratori dipendenti pubblici o privati - non possono lavorare senza limiti di orario e quindi il loro ente non può certamente chiedere loro una cosa del genere; se lo facesse violerebbe una serie di norme non solo contrattuali, ma anche di legge e costituzionali che prevedono e quantificano un riposo minimo giornaliero, settimanale e annuale (ferie). Per un elenco delle sanzioni amministrative e penali applicabili in caso di mancato rispetto degli intervalli di riposo minimo giornaliero, settimanale e annuale, si veda l'art. 18 bis del d.lgs. 66/2003.
L'art. 4 del d.lgs. 66/2003 prevede che i contratti collettivi di lavoro stabiliscano la durata massima settimanale dell'orario di lavoro, e che la durata media dell'orario di lavoro non possa in ogni caso superare, per ogni periodo di sette giorni, le quarantotto ore, comprese le ore di lavoro straordinario.
Negli enti locali si applica poi l'art. 22 del CCNL 21.05.2018 che prevede che tutti i dipendenti siano soggetti ad un orario di lavoro predeterminato, il quale - per i dipendenti a tempo pieno, anche quando titolari di PO - deve portare ad un totale di 36 ore settimanali. Questo orario vincola il lavoratore ma ovviamente anche il datore di lavoro.
Al di fuori dell'orario di lavoro predeterminato, il titolare di PO può lavorare solo a titolo di lavoro straordinario, e come noto il lavoro straordinario deve essere uno strumento eccezionale per fare fronte ad esigenze di servizio imprevedibili, oltre a dovere essere autorizzato preventivamente (art. 39 CCNL 14.09.2000).
Il fatto che il titolare di PO non possa ricevere compensi per il lavoro straordinario (salve alcune eccezioni) significa che al lavoro straordinario delle PO si applica un trattamento economico peculiare, ma questo non modifica il suo trattamento giuridico, che è quello sintetizzato poco sopra (lavoro extra orario ordinario solamente per esigenze di servizio eccezionali e imprevedibili e solo previa autorizzazione).
Tutto questo vale per tutti i dipendenti degli enti locali; non sono ammesse deroghe né a titolo di autonomia organizzativa degli enti, né a titolo di autonomia negoziale tra le parti del contratto individuale di lavoro o tra le parti del contratto collettivo decentrato.
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Re: Posizione organizzativa orari

Messaggioda t&t » 22/01/2022, 22:03

Grazie per la risposta, anche la lettura dei pareri ARAN hanno un significato più circoscritto.In prarica l'indennità di posizione sostituisce l'erogazione dello straordinario ma rimangono valide tutte le altre regole.Le 36 ore però a differenza degli altri dipendenti non P.O. per i quali rappresentano l'orario ordinario, per le P.O. rappresenta l'orario minimo quindi si presuppone che siano pari o superiorisalvo errata interpretazione.Grazie
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Re: Posizione organizzativa orari

Messaggioda Samuele77 » 22/01/2022, 23:01

t&t ha scritto:Grazie per la risposta, anche la lettura dei pareri ARAN hanno un significato più circoscritto.In prarica l'indennità di posizione sostituisce l'erogazione dello straordinario ma rimangono valide tutte le altre regole.Le 36 ore però a differenza degli altri dipendenti non P.O. per i quali rappresentano l'orario ordinario, per le P.O. rappresenta l'orario minimo quindi si presuppone che siano pari o superiorisalvo errata interpretazione.Grazie


L'orario di lavoro ordinario dei dipendenti a tempo pieno titolari di PO è lo stesso dei dipendenti non titolari di PO, ed è pari a 36 ore settimanali, non "almeno 36 ore settimanali". Anche le PO, come gli altri dipendenti, possono lavorare più di 36 ore settimanali solamente a titolo di lavoro straordinario, cioè per esigenze straordinarie e impreviste, con la differenza che, di regola (salve le eccezioni espressamente previste dal CCNL) le PO non possono ricevere compensi per il lavoro straordinario né riposi compensativi per lo straordinario svolto.
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Re: Posizione organizzativa orari

Messaggioda t&t » 23/01/2022, 1:00

"Almeno" :il dubbio nasce perché è previsto che non deve essere inferiore a 36 ore...facendo riferimento alle sole P.O.....e non si a diritto al recupero....mentre gli altri dipendenti possono utilizzare la così detta "banca delle ore": "il personale incaricato delle posizioni organizzative è tenuto ad effettuare prestazioni lavorative settimanali non inferiori a 36 ore (mentre, ai sensi dell’articolo 10, comma 1 del CCNL del 31.3.1999 e salvo quanto previsto dall’articolo 39, comma 2 del CCNL del 14.9.2000 e dall’articolo 16 del CCNL del 5.10.2001, non sono retribuite le eventuali prestazioni ulteriori che gli interessati potrebbero aver effettuato, senza diritto ad eventuali recuperi, in relazione all’incarico affidato e agli obiettivi da conseguire)"....ancora grazie per il confronto..
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Re: Posizione organizzativa orari

Messaggioda Samuele77 » 23/01/2022, 12:56

t&t ha scritto:"Almeno" :il dubbio nasce perché è previsto che non deve essere inferiore a 36 ore...facendo riferimento alle sole P.O.....e non si a diritto al recupero....mentre gli altri dipendenti possono utilizzare la così detta "banca delle ore": "il personale incaricato delle posizioni organizzative è tenuto ad effettuare prestazioni lavorative settimanali non inferiori a 36 ore (mentre, ai sensi dell’articolo 10, comma 1 del CCNL del 31.3.1999 e salvo quanto previsto dall’articolo 39, comma 2 del CCNL del 14.9.2000 e dall’articolo 16 del CCNL del 5.10.2001, non sono retribuite le eventuali prestazioni ulteriori che gli interessati potrebbero aver effettuato, senza diritto ad eventuali recuperi, in relazione all’incarico affidato e agli obiettivi da conseguire)"....ancora grazie per il confronto..


Questo che citi non è il testo di una norma, e nemmeno una interpretazione autentica, è invece una interpretazione unilaterale contenuta in un parere dell'Aran, che, in quanto tale non è vincolante. Questo parere, se letto nel senso che l'orario ordinario delle PO sia maggiore o uguale a 36 ore, non è coerente con la disciplina contrattuale nazionale, che non fa alcuna distinzione tra l'orario dei dipendenti PO e l'orario dei dipendenti non PO. Tantomeno il contratto stabilisce che le PO non hanno limiti di orario o non hanno un orario definito che vincola entrambe le parti. L'orario per tutti i dipendenti a tempo pieno, secondo i contratti nazionali degli enti locali è di 36 ore settimanali e la sua articolazione predeterminata (dalle... alle...) vincola entrambe le parti. Punto. Ogni prestazione aggiuntiva è ammessa solo a titolo di lavoro straordinario, cioè per esigenze eccezionali e impreviste cui non è possibile fare fronte con il lavoro nell'orario ordinario. Questo dice il contratto.
Il fatto che il contratto non preveda (di regola) la possibilità di retribuire (e quindi anche di recuperare) il lavoro straordinario delle PO non significa che quel lavoro "extra" sia ordinario o che l'orario in cui è svolto sia orario ordinario. Significa solo che, come è scritto nell'art. 15 comma 1 del CCNL 21.05.2018, per quel lavoro "extra" la retribuzione è forfettaria in quanto assorbita dalla retribuzione di posizione (e di risultato). Tanto è vero che il comma appena citato recita appunto "Tale trattamento [la retribuzione di posizione e di risultato] assorbe tutte le competenze accessorie e le indennità previste dal contratto collettivo nazionale, compreso il compenso per il lavoro straordinario". Si conferma, quindi, che anche le PO, oltre all'orario ordinario (che il contratto fissa per tutti i tempi pieni in 36 ore settimanali), possono solo svolgere lavoro straordinario, il quale è per tutti, senza distinzione PO/non PO, disciplinato dall'art. 38 del CCNL 14.09.2000: "Le prestazioni di lavoro straordinario sono rivolte a fronteggiare situazioni di lavoro eccezionali e pertanto non possono essere utilizzate come fattore ordinario di programmazione del tempo di lavoro e di copertura dell’orario di lavoro". Quindi non esiste che alle PO possa essere chiesto, in modo ordinario e sistematico, di svolgere più di 36 ore settimanali. In conclusione: non è corretto, o quanto meno è fuorviante, dire che l'orario di lavoro delle PO è di almeno 36 ore settimanali, perché questo può lasciare intendere (e il quesito da te posto conferma questo fraintendimento) che le PO siano ordinariamente chiamate a svolgere anche più di 36 ore settimanali, cosa che semplicemente è falsa in base alle norme contrattuali vigenti. Per questo l'Aran non avrebbe dovuto esprimersi in questi termini.
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Re: Posizione organizzativa orari

Messaggioda t&t » 23/01/2022, 19:36

Grazie ancora per il confronto.
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