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Posti trasformati

MessaggioInviato: 01/04/2015, 11:04
da AndreAnte
Dato un piccolo comune di poco inf. 3000 ab. la cui area amministrativa comprende 7 posti di cui un solo c1 (tutti gli altri b e d), a seguito di un pensionamento di un d1 si effettua la cancellazione in pianta organica e si istituisce un c1. Al netto delle assunzioni bloccate, limitate e riservate alle province, un candidato risultato idoneo al concorso per il primo di posti di c1 ritiene leso il suo diritto perchè a graduatoria ancora valida abbiamo fatto un concorso nuovo per il secondo posto che abbiamo istituito. Ribattiamo che è un posto trasformato o di nuova istituzione ma lui sostiene che è palese che per medesime funzioni della stessa piccola area funzionale abbiamo fatto un giochetto per aggirare l'obbligo assunzionale dopo che, volendo assumere per concorso, la mobilità era andata deserta.

Chi ha ragione? in effetti il candidato non ha tutti i torti nel sostenere che dati 100 posti dell'area amministrativa di varie categorie di volta in volta cancellati e puntualmente ritrasformati a seconda della convenienza si potrebbero aprire paradossalmente 100 graduatorie e assumere solo i vincitori. In sede di giudizio si può dimostrare la malafede dell'amministrazione?

Re: Posti trasformati

MessaggioInviato: 01/04/2015, 11:22
da Paolo Gros
a prescindere dalla sensatezza l'amministrazione si e' comunque mossa nella discrezionalita' legittima e dimostrare la malafede ( sempre che ci sia stata) la vedo assai assai dura

Come risaputo vincire o essere idonei in una graduatoria non e' diritto alcuno alla assunzione

Re: Posti trasformati

MessaggioInviato: 02/04/2015, 10:27
da kkk1972
Art. 91 TUEL
4. Per gli enti locali le graduatorie concorsuali rimangono efficaci per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione per l'eventuale copertura dei posti che si venissero a rendere successivamente vacanti e disponibili, fatta eccezione per i posti istituiti o trasformati successivamente all'indizione del concorso medesimo.

Se nella dotazione c'era un solo posto da C e adesso ce ne sono due è palese che:
a) se l'ente non trasformava il posto si doveva assumere un D;
b) se l'ente trasforma il posto, quel posto al momento del concorso non esisteva, quindi non si poteva assumere dalla graduatoria per la categoria C.
Non vedo di cosa si può lamentare il primo degli idonei della graduatoria da C.
Al limite si potrebbe lamentare il primo degli idonei di una eventuale graduatoria per assunzioni in categoria D, che avrebbe visto "sparire" il posto sul quale avrebbe potuto essere assunto.