Contratto collettivo integrativo

Buongiorno a tutti, chiedo un parere per quanto segue. Nel contratto collettivo integrativo del Comune X, l'indennità di servizio esterno, che compete al personale di Polizia locale che svolge esclusivamente servizi esterni di vigilanza, viene corrisposta per servizi resi "In via continuativa"; è commisurata alle giornate di effettivo svolgimento del servizio in ambienti esterni e compensa interamente i rischi e disagi connessi all'espletamento di tale servizio.
Il valore di tale indennità viene definita sulla base del calcolo ponderale di due parametri, rischio e disagio della prestazione, applicato alla singola posizione esaminata e direttamente riferito alla forbice economica indicata dal CCNL.
Poi si prevede che, in sede di erogazione della prestazione economica, se in relazione al risultato delle pesature ed al numero del dipendenti, il budget stanziato fosse insufficiente, il valore della indennità verrà riproporzionato in funzione del budget, fatto salvo il minimo garantito di € 1.
Ora, chiedo un parere per quest’ultima disposizione, perché l'ammontare della indennità, che dovrebbe derivare dal calcolo della pesatura dei parametri previsti, anziché essere predeterminabile ex ante, è di fatto conosciuta solo in sede di liquidazione finale, vincolata dai fattori citati.
Grazie in anticipo.
Il valore di tale indennità viene definita sulla base del calcolo ponderale di due parametri, rischio e disagio della prestazione, applicato alla singola posizione esaminata e direttamente riferito alla forbice economica indicata dal CCNL.
Poi si prevede che, in sede di erogazione della prestazione economica, se in relazione al risultato delle pesature ed al numero del dipendenti, il budget stanziato fosse insufficiente, il valore della indennità verrà riproporzionato in funzione del budget, fatto salvo il minimo garantito di € 1.
Ora, chiedo un parere per quest’ultima disposizione, perché l'ammontare della indennità, che dovrebbe derivare dal calcolo della pesatura dei parametri previsti, anziché essere predeterminabile ex ante, è di fatto conosciuta solo in sede di liquidazione finale, vincolata dai fattori citati.
Grazie in anticipo.