RISERVA MILITARI CONCORSI PUBBLICI

"L'intervento del d.lgs. 20/2012 sul comma 3 dell'articolo 1014 del d.lgs. 66/2010 (laddove ha aggiunto le parole "di personale non dirigente") ha chiarito in modo espresso quanto già desumibile dal quadro normativo generale, nonché dal successivo comma 4 dello stesso articolo secondo cui: se la riserva per i volontari in ferma prefissata e in ferma breve nei concorsi per le assunzioni "nelle carriere iniziali" delle amministrazioni interessate non può operare integralmente o parzialmente, perché dà luogo a frazioni di posto, tale frazione si cumula con la riserva relativa ad altri concorsi banditi dalla stessa amministrazione ovvero ne è prevista l'utilizzazione nell'ipotesi in cui l'amministrazione procede ad assunzioni attingendo dalla graduatoria degli idonei." Questo è quanto dice il quaderno Ministeriale per le Nuove Regole sulle Assunzioni. Non riesco a capire esattamente come vada applicato questo principio in un concorso per un solo posto e se la riserva è rimasta sempre ferma al 30%. Grazie