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Permessi studioe orario agevolato

MessaggioInviato: 22/09/2024, 13:01
da CCC
Buongiorno,
l’articolo 10 dello Statuto dei lavoratori (Legge n. 300/1970), in attuazione del dettato costituzionale, ha sancito un diritto di tutti i lavoratori studenti, iscritti e frequentanti corsi regolari di studio in scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali, a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami; gli stessi lavoratori non possono essere obbligati né a prestazioni di lavoro straordinario né al lavoro nei giorni festivi o di riposo settimanali. Inoltre, sulla base della medesima norma, tali lavoratori studenti, compresi quelli universitari, hanno diritto a fruire di permessi giornalieri retribuiti per sostenere prove di esame.

https://www.orizzontescuola.it/permessi ... uolaguida/

Pertanto i diritti sono distinti:

1) Orario agevolato A TUTTI COLORO che sono iscritti a corsi di studio a scuole abilitate al rilascio di titoli di studio legali

2) Permessi ore solamente nel limite del 3%;

Il primo diritto è garantito dallo Statuto dei Lavoratori

Il secondo dall'articolo 3 comma 1 e 2 del DPR 23 agosto 1988, n. 395 (che prevede che
“Al fine di garantire il diritto allo studio sono concessi permessi straordinari retribuiti, nella misura massima di 150 ore annue individuali) e dal contratto (articolo contratto 16-11-2022 (https://www.aranagenzia.it/attachments/ ... 1.2022.pdf)
è corretto?

Grazie

Re: Permessi studioe orario agevolato

MessaggioInviato: 22/09/2024, 13:08
da CCC
https://www.brocardi.it/statuto-lavorat ... art10.html

Quindi anche se al lavoratore non vengono concessi i permessi studio, in quanto già concessi ad altri colleghi, lo stesso avrà diritto ad avere orari agevolati e a non essere obbligato a lavorare nel giorno di riposo festivo e a fare straordinari; concordate? Grazie

Dispositivo dell'articolo 10 Statuto dei lavoratori
Fonti → Statuto dei lavoratori → Titolo I - Della libertà e dignità del lavoratore
I lavoratori studenti, iscritti e frequentanti corsi regolari di studio in scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali, hanno diritto a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami e non sono obbligati a prestazioni di lavoro straordinario o durante i riposi settimanali.

I lavoratori studenti, compresi quelli universitari, che devono sostenere prove di esame, hanno diritto a fruire di permessi giornalieri retribuiti.

Il datore di lavoro potrà richiedere la produzione delle certificazioni necessarie all'esercizio dei diritti di cui al primo e secondo comma.



Questo vale x qualsiasi corso che rilasci titolo di studio LEGALE, quindi ad esempio il corso di dattilografia, riconosciuto dal MIUR, concordate?

https://www.formacenter.it/corsi.php?id ... tilografia

Il Corso di Dattilografia erogato da ... è utile ai fini del prossimo aggiornamento delle graduatorie ATA in osservazione del D.M. 89 del 5 maggio del 2024 e viene valutato 1 PUNTO per il profilo di AA Assistente amministrativo, come definito nel DECRETO MINISTERIALE 89 del 21/05/2024

Se riconosciuto da un Ministero, è indubbio che ha valore legale...

Re: Permessi studioe orario agevolato

MessaggioInviato: 30/01/2025, 16:20
da CCC
https://www.senato.it/documenti/reposit ... er_280.pdf

1. IL VALORE LEGALE DEL TITOLO DI STUDIO IN ITALIA
Con l'espressione "valore legale del titolo di studio" si indica l'insieme degli effetti giuridici che la legge ricollega ad un determinato titolo scolastico o accademico, rilasciato da uno degli istituti scolastici o universitari, statali o non, autorizzati a rilasciare titoli di studio.
Tali effetti possono essere interni al sistema scolastico o accademico - consentendo il passaggio tra i vari gradi dell'istruzione - o esterni allo stesso. Per quanto riguarda tale seconda categoria di effetti, il titolo di studio è, in particolare, requisito per l'accesso alle professioni regolamentate e agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni.


E visto che senza ICDL o titolo equipollente NON si può accedere al concorso, x soli titoli, x assistente amministrativo, bandito dallo Stato...

Re: Permessi studioe orario agevolato

MessaggioInviato: 30/01/2025, 16:21
da CCC
Il CCN precisa che
1. Ai dipendenti sono concessi - in aggiunta alle attività formative programmate dall’amministrazione - permessi retribuiti, nella misura massima individuale di 150 ore per ciascun anno solare e nel limite massimo, arrotondato all’unità superiore, del 3% del personale in servizio a tempo indeterminato presso ciascuna amministrazione, all’inizio di ogni anno... (…) 4. I permessi di cui al comma 1 sono concessi per la partecipazione a corsi, svolti anche n modalità telematica, destinati al conseguimento di titoli di studio universitari, postuniversitari, di scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute, o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali o attestati professionali riconosciuti dall’ordinamento pubblico e per sostenere i relativi esami.


Sottolineo "attestati professionali riconosciuti dall’ordinamento pubblico" (si va oltre il concetto di titolo di studio legale) ... sicuramente, visto che il Miur riconosce un punteggio aggiuntivo a chi possiede tali titoli, sono "riconosciuti dall’ordinamento pubblico" e sono anche ATTESTATI PROFESSIONALI (La qualifica professionale è un titolo che attesta il raggiungimento di un certo livello di conoscenze, abilità e competenze)

Re: Permessi studioe orario agevolato

MessaggioInviato: 30/01/2025, 16:21
da CCC
https://www.orizzontescuola.it/graduato ... iarimenti/

La certificazione, detta anche CIAD, è titolo di accesso dal 1° maggio 2024 per tutti i profili, ad esclusione del collaboratore scolastico.

Con questa premessa, mi sembra ovvio che ha valore legale, considerato che

https://www.senato.it/documenti/reposit ... er_280.pdf

1. IL VALORE LEGALE DEL TITOLO DI STUDIO IN ITALIA
Con l'espressione "valore legale del titolo di studio" si indica l'insieme degli effetti giuridici che la legge ricollega ad un determinato titolo scolastico o accademico, rilasciato da uno degli istituti scolastici o universitari, statali o non, autorizzati a rilasciare titoli di studio.
Tali effetti possono essere interni al sistema scolastico o accademico - consentendo il passaggio tra i vari gradi dell'istruzione - o esterni allo stesso. Per quanto riguarda tale seconda categoria di effetti, il titolo di studio è, in particolare, requisito per l'accesso alle professioni regolamentate e agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni.