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Progressioni verticali in presenza di ex peo e differenziali

MessaggioInviato: 29/01/2025, 20:17
da MarcoM
Buona sera a tutti,
abbiamo bandito delle progressioni verticali e alcuni dei vincitori hanno come "tesoretto" solo la ex peo, altri colleghi sia la ex peo (art.16 ccnl 2016/2018) e in aggiunta un differenziale stipendiale ai sensi dell'art.14 del ccnl 2019-2021. Secondo l'art.14 comma 5 del vigente ccnl mi pare di aver capito che in caso di progressioni fra aree (progressioni verticali) cessano di essere corrisposti entrambi (ex peo e nuovi differenziali stipendiali) e qualora il trattamento economico in godimento risulti superiore al nuovo trattamento iniziale deve essere corrisposto un assegno ad personam riassorbibile. E' corretto il mio ragionamento? A me dalla software house invece avevano assicurato che la ex peo sarebbe rimasta al dipendente come una sorta di maturato economico...
Cosa ne pensate?
Vi ringrazio per l'attenzione

Re: Progressioni verticali in presenza di ex peo e differenz

MessaggioInviato: 30/01/2025, 10:07
da Schiaffino
assolutamente corretto il tuo ragionamento

Re: Progressioni verticali in presenza di ex peo e differenz

MessaggioInviato: 30/01/2025, 10:40
da f.russo
Buongiorno,
è giusto si crea un assegno ad personam riassorbibile sicuramente dalle future progressioni, io ho un dubbio sui rinnovi contrattuale .....verranno riassorbiti anche quelli??

Re: Progressioni verticali in presenza di ex peo e differenz

MessaggioInviato: 30/01/2025, 11:13
da Schiaffino
sì, il tabellare più alto assorbe l'assegno ad personam progressivamente.

Re: Progressioni verticali in presenza di ex peo e differenz

MessaggioInviato: 30/01/2025, 14:54
da MarcoM
Va benissimo, vi ringrazio tutti per l'interessamento e per le risposte date, molto chiare.
Buona giornata
Saluti

Re: Progressioni verticali in presenza di ex peo e differenz

MessaggioInviato: 04/02/2025, 12:14
da cccc16
Buongiorno a tutti,

da quello che so ..
il riassorbimento può essere effettuato solo con le progressioni ex orizzontali, non con i rinnovi contrattuali.

I rinnovi contrattuali assorbono solo l'assegno ad personam erogato per effetto di una mobilità in entrata da un altro comparto, es. ASL > enti locali per equiparare i diversi stipendi per stesso inquadramento.