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La Corte richiama il “diritto dovere di rimostranza, spettante al subordinato destinatario dell’ordine palesemente illecito (verbale o contenuto in un provvedimento, in una circolare ovvero in una risoluzione), poiché sussiste il dovere di sindacare nel merito l’ordine ricevuto, oltre che disattenderlo (Cass. Sez. lav. 28 settembre 2018, n. 23600, 30 novembre 2018 e n. 31086 e 15 febbraio 2008, n. 3802). Originariamente sancito dal decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, art. 17 e ribadito anche dalla contrattazione collettiva (cfr. articolo 60, lett. h del CCNL comparto Funzioni centrali 2016-2018 e richiamato da tutti gli altri CCNL di comparto) nell’ambito del settore pubblico è divenuto generale strumento di prevenzione degli abusi amministrativi, dal momento che, nel caso di mancato esercizio, il subordinato incorre in responsabilità amministrativa qualora porti ad esecuzione un ordine illegittimo determinativo di danno