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CONGEDO PARENTALE

Inviato:
23/04/2015, 16:23
da Ma.fr
ai fini del calcolo del residuo periodo di congedo parentale, nel caso in cui una dipendente ne abbia usufruito in parte a mesi interi in parte a giorni mi sapreste dire il riferimento normativo da considerare? ho trovato alcune pubblicazioni dove si fa riferimento alla circolare INPS n. 134382/1982.
Qualora la durata del periodo di astensione sia esattamente pari ad un mese o ad un multiplo
dello stesso (ad esempio: dal 1° gennaio al 31 gennaio ovvero dal 18 febbraio al 17 marzo) devono
essere computati ai fini del periodo massimo uno o più mesi interi. Qualora, invece, i periodi
di godimento dell’assenza siano di durata inferiore o superiore al mese, si procede come segue:
– per i periodi di durata inferiore al mese, si sommano le giornate di assenza di ciascun periodo
fino a raggiungere il numero 30, considerando le stesse pari ad un mese e tenendo in evidenza i
giorni residui per sommarli successivamente ad eventuali ulteriori periodi;
– per i periodi di durata superiore ad un mese (ma non multipli dello stesso), si computa il mese
od il numero di mesi inclusi nei periodi medesimi secondo il calendario comune, lasciando come
resto il numero dei giorni che non raggiungono il mese intero.
non ho però trovato la circolare INPS completa. qualcuno sa darmi indicazioni? è valido come riferimento?
grazie
Re: CONGEDO PARENTALE

Inviato:
24/04/2015, 8:06
da Paolo Gros
Re: CONGEDO PARENTALE

Inviato:
28/04/2015, 12:54
da Ma.fr
per quanto riguarda il congedo parentale: se una dipendente chiede congedo parentale (primo mese) per gennaio come è da retribuire? 30 giorni al 100% ed un giorno al 30%?
grazie
Re: CONGEDO PARENTALE

Inviato:
29/04/2015, 7:47
da Paolo Gros
il primo mese al 100 a prescindere dalla durata del mese in giorni
Re: CONGEDO PARENTALE

Inviato:
29/04/2015, 16:49
da Ma.fr
in caso di congedo parentale al 30% matura il 30% di tredicesima oppure no?
Re: CONGEDO PARENTALE

Inviato:
30/04/2015, 7:58
da Paolo Gros
no
Un trattamento appena diverso riguarda il contratto collettivo, al quale si vede applicare una parziale trattenuta della tredicesima. Quella che invece si chiamava una volta “astensione facoltativa” è adesso denominata “congedo parentale”: per questo tipo di assenza la tredicesima mensilità non è contemplata tra i diritti del lavoratore. O meglio: vengono trattenuti tanti dodicesimi quanti sono i mesi di assenza.
Re: CONGEDO PARENTALE

Inviato:
30/04/2015, 8:58
da Ma.fr
come è da intendersi allora ccnl 2006 "Per i periodi temporali di assenza che comportino la riduzione del trattamento economico, il rateo della tredicesima mensilità, relativo ai medesimi periodi, è ridotto nella stessa proporzione della riduzione del trattamento economico"? quali sono i casi a cui si applica?
grazie
Re: CONGEDO PARENTALE

Inviato:
30/04/2015, 9:21
da Paolo Gros
la tredicesima mensilità matura anche in particolari periodi d'assenza quali:
- festività, ferie e permessi retribuiti;
- congedo matrimoniale;
- maternità obbligatoria, compreso l'eventuale periodo di astensione anticipata (art. 22 D. lgs. n. 151/01) e nel corso delle assenze previste per i riposi legati allattamento dell'infante;
- malattia (per il periodo necessario alla conservazione del posto);
- infortuni e malattia professionale nei limiti del periodo di conservazione del posto
- CIG (Cassa Integrazione Guadagni) ad orario ridotto
- altre assenze comunque previste dai vari contratti.
Mentre sono escluse dal calcolo- la malattia e l'infortunio per periodi superiori al limite consentito per la conservazione dle posto di lavoro;
- matermintà facoltativa e assenze per malattie dei propri bambini con età inferiore ad 8 anni;
- CIG a zero ore;
- permessi previsti dalla legge 104 del 92 relativi all'assistenza delle persone handicappate;
- scioperi;
- congedi speciali, internazionali e per eventi particolari;
- permessi non retribuiti, assenze non giustificate e sospensioni per motivi disciplinari;
- servizio militare.
Il calcolo dei ratei oltre a tener conto del periodo effettivamente lavorato dal lavoratore (1° gennaio - 31 dicembre), deve tener conto dell'orario di lavoro svolto. Nel caso di contratti part-time infatti la retribuzione globale tabellare mensile va riproporzionata alle ore di lavoro effettivamente prestate mensilmente. Ad esempio considerando un Contratto Collettivo Nazionale dei Lavoratori nel quale si prevedono 168 ore di lavoro mensili (40 ore settimanali), sarà necessario rappportare gli elementi retributivi totali all'effettivo orario di lavoro svolto. In caso di part time al 50% la tredicesima andrà rapportata a 134 ore mensili (20 ore settimanali). Se poi il contratto di lavoro subirà delle variazioni di orario nel corso dell'anno, di volta in volta andrà variata la percentuale di maturazione mensile del rateo. Ad esempio se per i primi 3 mesi il part time è al 50%, nei successivi 6 mesi è del 70% ed infine negli ultimi 3 mesi si ha la definitiva trasformazione del part time in full time (100%), la tredicesima dovrà tener conto di tali variazioni variando le ore effettive di lavoro svolto.