QUANTIFICAZIONE ECONOMICA MANSIONI SUPERIORI

L'art. 8 del CCNL del 14/09/2000 stabilisce quanto segue: " Il dipendente assegnato alle mansioni superiori ha diritto alla differenza tra il trattamento economico iniziale previsto per l’assunzione nel profilo rivestito e quello iniziale corrispondente alle mansioni superiori di temporanea assegnazione, fermo rimanendo la posizione economica di appartenenza e quanto percepito a titolo di retribuzione individuale di anzianità".
Pertanto, volendo applicare tale articolo se si deve corrispondere il trattamento economico di categoria C1 a un dipendente di categoria giuridica B3, ma economica B5, quale dei due seguenti calcoli è quello giusto???:
1) differenza retributiva tra il trattamento economico B5 ed il trattamento economico C1;
2) differenza retributiva tra il trattamento economico B3 ed il trattamento economico C1;
Pertanto, volendo applicare tale articolo se si deve corrispondere il trattamento economico di categoria C1 a un dipendente di categoria giuridica B3, ma economica B5, quale dei due seguenti calcoli è quello giusto???:
1) differenza retributiva tra il trattamento economico B5 ed il trattamento economico C1;
2) differenza retributiva tra il trattamento economico B3 ed il trattamento economico C1;