Prestazione presso altra PA , l'Aran

In base all’art. 4 del CCNL del 12 gennaio 1996: “qualora per la tipologia professionale o per esigenze di servizio sia necessario prestare l’attività lavorativa al di fuori della sede di servizio, il tempo di andata e ritorno per recarsi dalla sede al luogo della prestazione lavorativa è da considerarsi a tutti gli effetti orario di lavoro”.
Qualora il dipendente di una amministrazione debba recarsi, per lo svolgimento della prestazione lavorativa, dalla sede ove presta servizio ad un’altra sede della medesima struttura o presso un’altra amministrazione il tempo necessario per lo spostamento da una sede all’altra (sia andata che ritorno) deve essere quindi ricompreso nell’orario di lavoro.
Fonte:Almacentroservizi
Qualora il dipendente di una amministrazione debba recarsi, per lo svolgimento della prestazione lavorativa, dalla sede ove presta servizio ad un’altra sede della medesima struttura o presso un’altra amministrazione il tempo necessario per lo spostamento da una sede all’altra (sia andata che ritorno) deve essere quindi ricompreso nell’orario di lavoro.
Fonte:Almacentroservizi