Assunzione ai sensi comma 557 art1 della L. n.311/2004

Secondo il mio segretario il personale assunto ai sensi del comma 557 art1 legge311/2004 non rientra nei limiti previsti da DL 78/2010 per il lavoro flessibile ed è nata una diatriba col revisore che invece afferma il contrario. Nel caso specifico si tratta di un impiegato cat.c che è dipendente a tempo indeterminato e parziale per 20 ore del comune X ed è stato assunto a tempo determinato e parziale 28 ore nel nostro comune per sopperire a mancanza di posizione organizzativa ufficio tecnico ( non assenza temporanea ) con contratto in scadenza al 30/06/2015 .
Al 30 giugno questo contratto cesserà e l'amministrazione ed il segretario vorrebbero rinnovarlo per non lasciare scoperto l'ufficio che tra l'altro è provvisto di altro geometra con la stessa qualifica cat.c . Da luglio però il limite imposto dal DL 78/2010 (100% della spesa per personale a tempo determinato, cococo ecc relativa al 2009) verrebbe superato .
Secondo il segretario questa tipologia di assunzione non va considerata a tempo determinato e non rientra nei limiti previsti dal Dl 78 pertanto la delibera di proroga è legittima. Secondo il revisore per poter sostenere che la spesa per il lavoratore assunto “a scavalco” mediante convenzione con altra amministrazione locale, non rientra nel computo dell’art. 9, c. 28, D.L. 78/2010 (appoggiandosi ai pareri delle Corti dei Conti di Piemonte, Veneto e Toscana e negando validità a quelli della Corte lombarda) occorre che il lavoratore stesso abbia un contratto a tempo pieno.
In mezzo tra i due il sottoscritto responsabile finanziario che posizione deve assumere quando verrà il momento di rinnovare il contratto e dovrà apporre il parere sulla delibera?
Io sarei propenso a non firmare e pretendere che venga fatto un quesito ufficiale alla Corte dei Conti per non incorrere in responsabilità gravi ed eventuale danno patrimoniale all'ente.
Al 30 giugno questo contratto cesserà e l'amministrazione ed il segretario vorrebbero rinnovarlo per non lasciare scoperto l'ufficio che tra l'altro è provvisto di altro geometra con la stessa qualifica cat.c . Da luglio però il limite imposto dal DL 78/2010 (100% della spesa per personale a tempo determinato, cococo ecc relativa al 2009) verrebbe superato .
Secondo il segretario questa tipologia di assunzione non va considerata a tempo determinato e non rientra nei limiti previsti dal Dl 78 pertanto la delibera di proroga è legittima. Secondo il revisore per poter sostenere che la spesa per il lavoratore assunto “a scavalco” mediante convenzione con altra amministrazione locale, non rientra nel computo dell’art. 9, c. 28, D.L. 78/2010 (appoggiandosi ai pareri delle Corti dei Conti di Piemonte, Veneto e Toscana e negando validità a quelli della Corte lombarda) occorre che il lavoratore stesso abbia un contratto a tempo pieno.
In mezzo tra i due il sottoscritto responsabile finanziario che posizione deve assumere quando verrà il momento di rinnovare il contratto e dovrà apporre il parere sulla delibera?
Io sarei propenso a non firmare e pretendere che venga fatto un quesito ufficiale alla Corte dei Conti per non incorrere in responsabilità gravi ed eventuale danno patrimoniale all'ente.