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indennità posizione organizzativa

MessaggioInviato: 04/06/2015, 12:42
da balena70
Buongiorno
in un ente con dirigenza ma sprovvisto di personale inquadrato al livello D è stata riconosciuta l'indennità di posizione organizzativa ad un responsabile d'area inquadrato al livello C2.
A quanto dovrebbero ammontare gli importi relativi alla retribuzione di risultato e a quella di posizione?
Devo rifarmi all'art. 10 o all' art. 11 del CCNL del 31/03/99?

Re: indennità posizione organizzativa

MessaggioInviato: 04/06/2015, 15:41
da kkk1972
Ritengo che non sia applicabile la disposizione contrattuale che consente di affidare gli incarichi di posizione organizzativa alle categorie C negli enti in cui sono presenti i dirigenti.
Disposizioni in favore dei Comuni di minori dimensioni demografiche
(art. 11 CCNL 31.3.1999)
1.I Comuni privi di posizioni dirigenziali, che si avvalgano della facoltà di cui all’art.
51, comma 3 bis, della L. 142/90 introdotto dalla L. 191/1998 e nell’ambito delle
risorse finanziarie ivi previste a carico dei rispettivi bilanci, applicano la disciplina degli
artt. 8 e ss. esclusivamente a dipendenti cui sia attribuita la responsabilità degli
uffici e dei servizi formalmente individuati secondo il sistema organizzativo
autonomamente definito e adottato.
2. I Comuni di cui al comma 1 stabiliscono il valore economico della retribuzione di
posizione e di risultato attribuibile al personale di cui allo stesso comma classificato
nella categoria D, nell’ambito dei limiti definiti dall’art. 10.
3. Nel caso in cui siano privi di posizioni della categoria D, i Comuni applicano la
disciplina degli artt. 8 e ss. ai dipendenti di cui al comma 1
classificati nelle
categorie C o B, ove si avvalgano della facoltà di cui alla disciplina di legge richiamata
nello stesso comma 1. In tal caso, il valore economico della relativa retribuzione di
posizione può variare da un minimo di L. 6.000.000 ad un massimo di L.
15.000.000 annui lordi per tredici mensilità.
4. Nei Comuni tra loro convenzionati per l’esercizio di funzioni amministrative o per
l’espletamento associato dei servizi, ai responsabili degli uffici o dei servizi che
svolgano la loro funzione anche per gli altri Comuni si applica, limitatamente al
periodo di effettivo svolgimento delle predette funzioni, la disciplina dell’area delle
posizioni organizzative di cui agli artt. 8 e ss., in attuazione della disciplina di legge
richiamata nel comma 1.

Anche se fosse possibile, gli importi non potrebbero essere che quelli dell'articolo 11.