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rimborso quota annuale iscrizione ordini professionali

MessaggioInviato: 04/06/2015, 16:33
da stefanotonelli
buon giorno,
chiedo di sapere se alla luce della recente sentenza della Corte di Cassazione n. 7776 del 16.04.2015 se il comune è tenuto al rimborso ai propri dipendenti della iscrizione all'albo professionale.
Un dipendente ci segnala che secondo lui la ratio a favore del rimborso è che è il requisito professionale necessario per svolgere il rapporto con l'ente; in realtà al comune per il profilo professionale di architetto è necessaria la laurea e l'abilitazione, se inoltre il dipendente rinnova annualmente la sua iscrizione per il comune non è un vantaggio a meno che lui noi non firmi progetti.
Inoltre il dipendente in oggetto è stato autorizzato a svolgere in qualità di libero professionista per conto della provincia autonoma il ruolo di membro di una commissione edilizia, quindi in questo caso "il timbro" viene utilizzato non a fini esclusivi del comune.
Secondo voi il comune è comunque tenuto a rimborsare il contributo di iscrizione all'albo al dipendente?

Re: rimborso quota annuale iscrizione ordini professionali

MessaggioInviato: 05/06/2015, 9:54
da Paolo Gros

Re: rimborso quota annuale iscrizione ordini professionali

MessaggioInviato: 06/06/2015, 21:29
da kkk1972
La giurisprudenza ha riconosciuto il rimborso solo agli avvocati, per una peculiarità del loro ordinamento professionale.
E' da escludere il rimborso ad altre categorie.
Detto questo, per le professioni tecniche (ingegneri e architetti) nessuna norma prescrive l'obbligo di iscrizione all'albo professionale, è richiesta solamente l'abilitazione professionale.

Re: rimborso quota annuale iscrizione ordini professionali

MessaggioInviato: 06/06/2015, 23:13
da vgiannotti
Anzi se un ingegnere o un architetto risultano iscritti all'Albo mi preoccuperei di verificare la loro compatibilità con l'impiego pubblico e se titolari di partita IVA, in quanto anche se a part time non superiore al 50% è necessario verificare ed autorizzare ex ante le possibili attività considerato che sono ammissibili esclusivamente quelle effettuate con i privati stante il divieto assoluto (ancora vigente) di non poter svolgere attività libero professionale con altre PA. Nel caso invece di iscrizione ad albo e titolare di partita IVA e non part time l'incompatibilità è causa di decadenza dall'impiego.