Illegittimo l’affidamento diretto per incarichi esterni

La Corte dei Conti, sezione di controllo per il Piemonte, con la delibera n. 98/2015, stabilisce che:
• È illegittimo ogni conferimento di incarichi esterni effettuato senza una previa procedura comparativa.
• Il regolamento interno, che permette tale operazione di cui sopra limitatamente a incarichi esterni al di sotto di una predeterminata soglia monetaria, deve essere disapplicato e la clausola interessata deve essere eliminata in quanto contra legem.
• Gli incarichi esterni, di qualsiasi importo, devono essere affidati unicamente a seguito di alcune procedure:
- verifica dell’assenza all’interno dell’ente delle professionalità adeguate allo svolgimento dell’incarico;
- procedure di comparazione tra più soggetti.
• Come indicato dall’art. 7 del DLgs n. 165/2001, “le amministrazioni disciplinano e rendono pubbliche, secondo i propri ordinamenti, procedure comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione”; non è quindi accettabile il conferimento diretto dell’incarico solo sulla base dell’idoneità del soggetto prescelto.
Fonte: Studio Sigaudo
• È illegittimo ogni conferimento di incarichi esterni effettuato senza una previa procedura comparativa.
• Il regolamento interno, che permette tale operazione di cui sopra limitatamente a incarichi esterni al di sotto di una predeterminata soglia monetaria, deve essere disapplicato e la clausola interessata deve essere eliminata in quanto contra legem.
• Gli incarichi esterni, di qualsiasi importo, devono essere affidati unicamente a seguito di alcune procedure:
- verifica dell’assenza all’interno dell’ente delle professionalità adeguate allo svolgimento dell’incarico;
- procedure di comparazione tra più soggetti.
• Come indicato dall’art. 7 del DLgs n. 165/2001, “le amministrazioni disciplinano e rendono pubbliche, secondo i propri ordinamenti, procedure comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione”; non è quindi accettabile il conferimento diretto dell’incarico solo sulla base dell’idoneità del soggetto prescelto.
Fonte: Studio Sigaudo