da gsalurso » 08/07/2015, 18:59
E'un argomento molto controverso, soprattutto perche' molti "gestori di pubblico servizio" si dichiarano incompetenti vedi Poste Italiane Trenitalia ENEL ecc.
A me è capitato il caso di un funzionario dell'INPS che mandava al Comune le persone ad autenticare le firme e le copie.
Se le dichiarazioni o le istanze sono rivolte a Pubblica Amministrazione o a gestori di servizi pubblici non è necessaria l'autentica di firma. E' possibile firmare direttamente davanti all'impiegato addetto a ricevere la documentazione oppure inviarla, allegando la fotocopia non autenticata di un documento di identità valido.
Per cui, escludendo atti negoziali tra privati, deleghe, mandati ecc. per i quali la competenza è del notaio o cancelliere del tribunale rimangono soltanto le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà e pochi altri atti disciplinati da specifiche norme (es. L.386/1990 per protesti di assegni) per i quali può esservi la competenza del Segretario o di altro dipendente incaricato dal Sindaco.
vedi DPR 445/2000, Art. 21 Autenticazione delle sottoscrizioni e Art. 38 Modalita' di invio e sottoscrizione delle istanze
Legge di Good:
"Se hai un problema che deve essere risolto da una burocrazia, ti conviene cambiare problema." 