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Autentica di firma

MessaggioInviato: 03/07/2015, 21:38
da Sucricri
Il responsabile di servizio può fare autentica di firma ai sensi del DPR 445 del 2000

Re: Autentica di firma

MessaggioInviato: 06/07/2015, 9:30
da antonio satriano
Sucricri ha scritto:Il responsabile di servizio può fare autentica di firma ai sensi del DPR 445 del 2000

il dipendente comunale può solo se incaricato (delegato) dal Sindaco

Re: Autentica di firma

MessaggioInviato: 08/07/2015, 18:59
da gsalurso
E'un argomento molto controverso, soprattutto perche' molti "gestori di pubblico servizio" si dichiarano incompetenti vedi Poste Italiane Trenitalia ENEL ecc.
A me è capitato il caso di un funzionario dell'INPS che mandava al Comune le persone ad autenticare le firme e le copie.

Se le dichiarazioni o le istanze sono rivolte a Pubblica Amministrazione o a gestori di servizi pubblici non è necessaria l'autentica di firma. E' possibile firmare direttamente davanti all'impiegato addetto a ricevere la documentazione oppure inviarla, allegando la fotocopia non autenticata di un documento di identità valido.
Per cui, escludendo atti negoziali tra privati, deleghe, mandati ecc. per i quali la competenza è del notaio o cancelliere del tribunale rimangono soltanto le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà e pochi altri atti disciplinati da specifiche norme (es. L.386/1990 per protesti di assegni) per i quali può esservi la competenza del Segretario o di altro dipendente incaricato dal Sindaco.

vedi DPR 445/2000, Art. 21 Autenticazione delle sottoscrizioni e Art. 38 Modalita' di invio e sottoscrizione delle istanze