Mansioni superiori

Inviato:
15/07/2015, 12:16
da Sandro64
Buon giorno ,se per favore potete rispondermi grazie . Un dipendende comunale è inquadrato nella cat. B posizione economica B1 profilo professionale " Autista Scuolabus" , dopo circa due anni che guida il pulmino, il dipendente chiede il cambio della categoria da B1 a B3 giuridico ed economico. Il dipendente possiede la patente D . Bisogna procedere al nuovo inquadramento chiesto dal dipendente, può restare nella categoria che possiede? Sicuro di una risposta si inviano cordiali saluti.
Re: Mansioni superiori

Inviato:
15/07/2015, 12:24
da Paolo Gros
da B1 a B3 giuridico ed economico
chiedere costa nulla ma non e' possibile poiche' si tratterebbe di progressione verticale ormai abrogata da tempo ovvero di concorso esterno
Re: Mansioni superiori

Inviato:
16/07/2015, 6:42
da Sandro64
guidare il pulmino Con la patente D rientra nella cat. B1 ? Il dipendente può chiedere le mansioni superiori ?
Re: Mansioni superiori

Inviato:
16/07/2015, 8:19
da Paolo Gros
lPer quanto riguarda l’assegnazione del dipendente a mansioni superiori, essa può effettuarsi nei limiti stabiliti dall’art 52, comma 2, del Dlg.vo n. 165/2001xv e
dall’art. 8 CCNL 14.09.2000, ovvero per obiettive esigenze di servizio, nel caso di vacanza di posto in organico, per non più di sei mesi, prorogabili fino a dodici qualora siano state avviate le procedure per la copertura dei posti vacanti, o nel caso di sostituzione di altro dipendente assente con diritto alla conservazione del posto, con esclusione dell'assenza per ferie, per la durata dell'assenza. In tali casi, il dipendente ha diritto, per il periodo di effettiva prestazione, al trattamento previsto per la qualifica superiore. Al fuori di dette ipotesi, l'assegnazione è nulla, ma al lavoratore deve essere corrisposta la differenza di trattamento economico con la qualifica superiore, in nessun caso lo svolgimento di mansioni superiori rispetto alla qualifica di appartenenza, può comportare il diritto ad avanzamenti di carriera automatici.
Per trattamento previsto e' indubbio che l'equivalenza delle funzioni preveda l'equivalenza del trattamento anche per l'accessorieta'.