da vgiannotti » 01/09/2015, 12:40
Per i lavoratori interinali valgono i citati vincoli per le altre categorie di personale flessibile e, pertanto, sono soggetti ai limiti di cui all'art.9 comma 28 d.l.78/2010.
In caso di nessuna spesa effettuata nel triennio 2007-2009 non è possibile effettuare nessuna assunzione (deliberazione n.97/2015 Corte dei Conti Sezione regionale di controllo per l'Umbria), la quale precisa quanto segue:
- per gli enti che nella annualità 2009 non hanno sostenuto alcuna spesa per finalità anzidette, l’art. 9, comma 28, ultimo periodo, del citato D.L. 78/2010 dispone espressamente che il limite di spesa di cui sopra “è computato con riferimento alla media sostenuta per le stesse finalità nel triennio 2007-2009.”.
Il Comune richiedente il parere non potrà, quindi, procedere all’assunzione di personale a tempo determinato e con qualsivoglia tipologia contrattuale non avendo sostenuto alcuna spesa per tali finalità né nell’annualità 2009 né nel triennio 2007-2009.