Formazione dipendenti pubblici

L’Orientamento applicativo M_232 dell’Aran ha stabilito che
• il tempo dedicato dai dipendenti pubblici alla formazione è da considerarsi attività lavorativa;
• qualora il corso si protragga oltre l’orario d’obbligo giornaliero del dipendente, quest’ultimo ha diritto a vedersi riconosciuto il pagamento dello straordinario o un riposo compensativo pari al numero di ore di corso eccedenti.
Le indicazioni dell’Aran si basano su quanto prescritto dall’art. 25, comma 7, del Ccnl. 14 settembre 2007:
• “il personale che partecipa alle attività di formazione organizzate dall’amministrazione, è considerato in servizio a tutti gli effetti”;
• “i corsi sono tenuti, di norma, durante l’orario di lavoro”.
• il tempo dedicato dai dipendenti pubblici alla formazione è da considerarsi attività lavorativa;
• qualora il corso si protragga oltre l’orario d’obbligo giornaliero del dipendente, quest’ultimo ha diritto a vedersi riconosciuto il pagamento dello straordinario o un riposo compensativo pari al numero di ore di corso eccedenti.
Le indicazioni dell’Aran si basano su quanto prescritto dall’art. 25, comma 7, del Ccnl. 14 settembre 2007:
• “il personale che partecipa alle attività di formazione organizzate dall’amministrazione, è considerato in servizio a tutti gli effetti”;
• “i corsi sono tenuti, di norma, durante l’orario di lavoro”.