No a proroghe automatiche per posizioni organizzative

Nuove indicazioni dalla Sezione lavoro della Cassazione in materia di attribuzione delle posizioni organizzative negli enti locali (sentenza n. 14472/2015).
La vicenda si origina in seguito al ricorso presentato da un dipendente provinciale che si era visto negare, da parte dell’Amministrazione, il rinnovo della posizione organizzativa da lui in precedenza ricoperta e ormai giunta alla sua naturale scadenza. Il ricorrente lamentava tale decisione dell’Amministrazione, portando a sostegno del proprio diritto alla proroga dell’incarico le ripetute valutazioni positive ricevute dall’ente stesso.
La Cassazione, tuttavia, basandosi su quanto esplicitato in proposito negli artt. 8, 9 e 10 del Ccnl. 31 marzo 1999, ha respinto il ricorso presentato dal dipendente motivando la propria decisione con le seguenti considerazioni:
• l'istituzione delle posizioni organizzative costituisce una facoltà e non un obbligo del datore di lavoro pubblico;
• il rinnovo delle posizioni organizzative costituisce una facoltà del datore di lavoro pubblico e deve essere sempre motivato;
• alla scadenza naturale dell’incarico la PA non ha alcun obbligo a motivare un’eventuale mancata proroga dello stesso;
• l’Amministrazione non aveva nessun obbligo di rinnovo della posizione organizzativa del dipendente, dal momento che tale decisione ricade nella sfera della discrezionalità dell’Ente.
La vicenda si origina in seguito al ricorso presentato da un dipendente provinciale che si era visto negare, da parte dell’Amministrazione, il rinnovo della posizione organizzativa da lui in precedenza ricoperta e ormai giunta alla sua naturale scadenza. Il ricorrente lamentava tale decisione dell’Amministrazione, portando a sostegno del proprio diritto alla proroga dell’incarico le ripetute valutazioni positive ricevute dall’ente stesso.
La Cassazione, tuttavia, basandosi su quanto esplicitato in proposito negli artt. 8, 9 e 10 del Ccnl. 31 marzo 1999, ha respinto il ricorso presentato dal dipendente motivando la propria decisione con le seguenti considerazioni:
• l'istituzione delle posizioni organizzative costituisce una facoltà e non un obbligo del datore di lavoro pubblico;
• il rinnovo delle posizioni organizzative costituisce una facoltà del datore di lavoro pubblico e deve essere sempre motivato;
• alla scadenza naturale dell’incarico la PA non ha alcun obbligo a motivare un’eventuale mancata proroga dello stesso;
• l’Amministrazione non aveva nessun obbligo di rinnovo della posizione organizzativa del dipendente, dal momento che tale decisione ricade nella sfera della discrezionalità dell’Ente.