INCREMENTO ORE PROGETTO LSU

Buongiorno, vorrei confrontarmi con il forum sull'incremento delle ore dei progetti LSU...Abbiamo appurato che la legge prevede che si possano incrementare le 20 ore (fino ad un massimo di 36 come per il ns CCNL) dei progetti LSU in cui sono impiegati lavoratori in mobilità che percepiscono la relativa indennità (lavoratori il cui nominativo è stato fornito dal Centro per l'impiego) purché l'ente corrisponda agli stessi un importo integrativo
(art.8, comma 1, D.Lgs 468/1997 “ L'utilizzazione dei lavoratori nelle attività di cui all'articolo 1 non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro e non comporta la sospensione e la cancellazione dalle liste di collocamento o dalle liste di mobilità”; art. 8, comma 2, " I lavoratori utilizzati, percettori di trattamenti previdenziali di cui all'articolo 4, comma 1, lettere c) e d), sono impegnati per l'orario settimanale corrispondente alla proporzione tra il trattamento stesso e il livello retributivo iniziale, calcolato al netto delle ritenute previdenziali ed assistenziali, previsto per i dipendenti che svolgono attività analoghe presso il soggetto promotore dell'intervento e comunque per non meno di 20 ore settimanali e per non più di 8 ore giornaliere. Nel caso di impegno per un orario superiore, entro il limite del normale orario contrattuale, ai lavoratori compete un importo integrativo corrispondente alla retribuzione oraria relativa al livello retributivo iniziale, calcolato detraendo le ritenute previdenziali ed assistenziali previste per i dipendenti che svolgono attività analoghe presso il soggetto utilizzatore).
A nostro parere questo non comporterebbe dunque l'instaurazione di un rapporto di lavoro e il versamento dei contributi previdenziali. L'INPS invece ritiene che i compensi integrativi in questione debbano necessariamente derivare da una delle seguenti fattispecie di lavoro (le uniche compatibili con la mobilità):
- lavoro accessorio fino a euro 3.000,00;
- lavoro autonomo da cui derivi un reddito annuo non superiore a €. 4.800,00 (al netto delle ritenute previdenziali e al lordo dell'IRPEF)
- lavoro subordinato a tempo determinato che però comporta la sospensione della prestazione per la durata del contratto.
Non usciamo da questo impasse...
(art.8, comma 1, D.Lgs 468/1997 “ L'utilizzazione dei lavoratori nelle attività di cui all'articolo 1 non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro e non comporta la sospensione e la cancellazione dalle liste di collocamento o dalle liste di mobilità”; art. 8, comma 2, " I lavoratori utilizzati, percettori di trattamenti previdenziali di cui all'articolo 4, comma 1, lettere c) e d), sono impegnati per l'orario settimanale corrispondente alla proporzione tra il trattamento stesso e il livello retributivo iniziale, calcolato al netto delle ritenute previdenziali ed assistenziali, previsto per i dipendenti che svolgono attività analoghe presso il soggetto promotore dell'intervento e comunque per non meno di 20 ore settimanali e per non più di 8 ore giornaliere. Nel caso di impegno per un orario superiore, entro il limite del normale orario contrattuale, ai lavoratori compete un importo integrativo corrispondente alla retribuzione oraria relativa al livello retributivo iniziale, calcolato detraendo le ritenute previdenziali ed assistenziali previste per i dipendenti che svolgono attività analoghe presso il soggetto utilizzatore).
A nostro parere questo non comporterebbe dunque l'instaurazione di un rapporto di lavoro e il versamento dei contributi previdenziali. L'INPS invece ritiene che i compensi integrativi in questione debbano necessariamente derivare da una delle seguenti fattispecie di lavoro (le uniche compatibili con la mobilità):
- lavoro accessorio fino a euro 3.000,00;
- lavoro autonomo da cui derivi un reddito annuo non superiore a €. 4.800,00 (al netto delle ritenute previdenziali e al lordo dell'IRPEF)
- lavoro subordinato a tempo determinato che però comporta la sospensione della prestazione per la durata del contratto.
Non usciamo da questo impasse...